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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26960/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'inserimento, nel provvedimento di cumulo delle pene, della sentenza del Tribunale di Nola (9 ottobre 2006) al fine di far valere il periodo di detenzione dal 10 maggio 2008 al 19 agosto 2011. La Corte di Assise d'Appello di Napoli ha dichiarato l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendola mera riproposizione di una richiesta già rigettata con ordinanza del 2 maggio 2023. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la precedente ordinanza aveva riguardato il riconoscimento di un periodo di presofferto computato in fungibilità su altra sentenza non presente nel cumulo attuale, mentre la nuova istanza mirava all'inclusione della specifica sentenza del Tribunale di Nola nel provvedimento di cumulo, richiesta diversa e suscettibile di valutazione autonoma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 666, comma 2, c.p.p. consente di dichiarare inammissibile solo le istanze che sono 'mera riproposizione' di richieste già rigettate; invece, se sono dedotti fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione, la preclusione non opera. Nel caso di specie la Corte ha constatato che le due istanze non avevano identico contenuto e che la decisione impugnata non poteva essere adottata con decreto ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., dovendosi procedere con giudizio camerale in contraddittorio. Perciò la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato gli atti alla Corte di Assise d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, codice di procedura penale

    La norma consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza di incidente di esecuzione se essa costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata; configura però una preclusione 'allo stato degli atti' che non opera se l'istanza nuova deduce fatti o questioni non esaminati nella precedente decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Le censure formulate dal ricorrente riguardano l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (lett. b) e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (lett. e). La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate tali doglianze nella misura in cui la motivazione del decreto impugnato si è basata su una erronea qualificazione dell'istanza come ripetitiva.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016 e richiamo a precedenti)

    Precedente consolidato secondo cui l'art. 666, comma 2, c.p.p. non opera quando siano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione; la Corte ha richiamato questo principio per sostenere che la nuova istanza non poteva essere considerata mera riproposizione.

Massime di principio

  • L'art. 666, comma 2, c.p.p. può giustificare l'inammissibilità solo quando la nuova istanza sia sostanzialmente identica a una già definitivamente rigettata; se la nuova domanda solleva profili o richieste non esaminati prima, il giudice deve procedere con il contraddittorio e non può limitarsi al decreto di inammissibilità.
  • Distinguere chiaramente tra richiesta di riconoscimento di un periodo di presofferto e richiesta di inserimento di una specifica sentenza nel cumulo: sono istanze diverse e possono avere effetti distinti (es. utilità ai fini dei benefici), quindi vanno formulate e documentate tenendo conto di tale differenza.
  • Quando si propone nuovamente un'istanza in materia esecutiva, documentare con precisione in cosa il nuovo gravame si distingue dalla precedente decisione (nuovi fatti, diversa qualificazione giuridica, diversa misura di punibilità o diversa sentenza da includere nel cumulo) per evitare che venga dichiarata inammissibile per mera ripetizione.
  • Se il giudice dell'esecuzione dichiara un'istanza inammissibile per presunta ripetizione, il rimedio è la cassazione; il ricorso può ottenere l'annullamento e il rinvio quando emerga che la nuova istanza solleva questioni non considerate in precedenza.
  • In presenza di dubbi sulla qualificazione procedurale dell'istanza (es. opposizione vs. incidente di esecuzione), attendersi che la Procura Generale possa chiedere la riqualificazione e la trasmissione degli atti: è importante valutare tempestivamente quale sia la via procedurale corretta.

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