Cassazione Civile, Ordinanza n. 32711/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto il giudizio di appello da essa proposto, per mancata rinnovazione della citazione di appello nei confronti di uno degli appellati. Nel ricorso per cassazione non si registra costituzione degli intimati. La questione esaminata dalla Corte di cassazione non riguarda il merito della lite originaria, ma la procedibilità del ricorso: è stato rilevato che il ricorso non era stato depositato telematicamente, in violazione dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022. Ne è conseguita la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La Corte ha inoltre applicato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c., richiamata dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., e ha disposto l'ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto condivisibile la proposta del Consigliere delegato e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché depositato con modalità non telematiche, fuori dei casi eccezionali consentiti dalla disciplina processuale vigente. Non ha provveduto sulle spese per mancata costituzione degli intimati, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Consente la definizione camerale sulla base di una proposta del consigliere delegato; la Corte ha aderito alla proposta.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Stabilisce il deposito esclusivamente telematico degli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili pendenti davanti alla Cassazione, salvi i casi eccezionali previsti dal comma 4.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
Rende applicabile la disciplina del deposito telematico ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1 gennaio 2023.
Il deposito del ricorso con modalità non telematiche, fuori dei casi consentiti, comporta la declaratoria di improcedibilità.
Cass. 20 aprile 2023, n. 10689
È richiamata come precedente conforme sull'improcedibilità del ricorso depositato non telematicamente.
Fonda la condanna della parte ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato come base per l'applicazione della statuizione ex art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori deve avvenire esclusivamente in via telematica, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.
- Il deposito del ricorso per cassazione con modalità non telematiche, quando il deposito telematico è imposto e non ricorre un'eccezione, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile in camera di consiglio senza resistenza della controparte, non sono liquidate le spese processuali; può tuttavia applicarsi la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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