Cassazione Penale, Ordinanza n. 39646/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un procedimento definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, da un lato, l'erronea applicazione dell'aggravante del fine di profitto, sostenendo che non fosse provato se e quanto avesse ricevuto per il servizio di trasporto di migranti oltre il confine tra Slovenia e Italia; dall'altro, ha contestato l'aggravante del numero di persone concorrenti, assumendo che l'imputazione di concorso con ignoti non consentisse di stabilire quanti fossero i concorrenti nel reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che, in un reato concorsuale, il fine di profitto è integrato anche dalla consapevolezza del profitto perseguito dai correi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni del giudice di merito; in base alle risultanze richiamate, non era illogico ritenere che, nell'organizzazione di un viaggio complesso di migranti partiti dal Nepal, i concorrenti fossero più di due.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha anche ribadito che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto è esperibile solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione con immediatezza e senza margini di opinabilità; nella specie tale requisito non ricorreva.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata emessa con applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo per errore manifesto, cioè per una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
"erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto"
Il vizio deducibile deve emergere con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità.
"palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione"
L'impugnazione è inammissibile se la dedotta violazione non è immediatamente evincibile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
La regola sull'errore manifesto opera specificamente per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, l'errore nella qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se manifesta, ossia quando la qualificazione adottata sia immediatamente e incontrovertibilmente incompatibile con il capo di imputazione.
- Non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare la valutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nel reato concorsuale, il fine di profitto può risultare integrato anche dalla consapevolezza dell'imputato che il profitto sia perseguito dai correi, senza necessità di provare un vantaggio economico direttamente percepito da lui.
- La contestazione dell'aggravante relativa al numero di concorrenti è inammissibile quando richiede una nuova valutazione delle evidenze probatorie, se la ricostruzione del giudice di merito appare logica e non manifestamente illogica.
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