Cassazione Penale, Sentenza n. 28410/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra due condanne: estorsione aggravata (reato commesso fino al 23/10/2006) e porto d'armi aggravato (reato del 11/12/2005). Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso fondato su: intercettazioni inserite nello stesso filone investigativo, appartenenza al medesimo clan camorristico (Bianco-Baratto), contiguità territoriale e strumentalità del possesso d'arma rispetto alle estorsioni. La Corte d'appello aveva escluso la continuazione ritenendo mancanti elementi specifici e rilevando che le condotte erano sganciate temporalmente e spazialmente, essendo il solo elemento comune il contesto associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. I giudici hanno ritenuto che la difesa non avesse prodotto elementi idonei a dimostrare che il reato di estorsione commesso nell'ottobre 2006 fosse già stato programmato al momento del porto d'armi del dicembre 2005; la sola appartenenza al clan, la strumentalità dell'arma rispetto alle estorsioni e la coesistenza territoriale non sono sufficienti a provare in concreto un unico disegno criminoso. La Corte ha richiamato l'esigenza di evitare un automatismo nel riconoscimento della continuazione e l'onere di fornire elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria dei reati.
Norme richiamate
legge n. 203 del 1991, art. 7 (circostanze aggravanti)
art. 7, l. n. 203 del 1991
Gli artt. di aggravazione sono rilevati per contestare le condotte, ma l'aggravante comune non prova di per sé la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati
codice penale, art. 81, secondo comma
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato come principio che regola la continuazione: non può applicarsi automaticamente; è necessario accertare che i reati successivi fossero programmati al momento della determinazione a commettere il reato originario
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga)
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451
Principio secondo cui l'onere di allegazione della difesa deve dimostrare la preventiva programmazione unitaria per evitare che la continuazione diventi un automatismo
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020 (Toscano)
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01
Conferma che la continuazione tra partecipazione associativa e reati-fine è possibile solo se si accerta puntualmente che i reati-fine fossero programmati al momento dell'adesione al sodalizio
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (Giglia)
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01
Ulteriore richiamo a evitare che la mera appartenenza associativa comporti automaticamente la continuazione con i reati commessi nell'ambito dell'associazione
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede la prova che i reati successivi fossero programmati al momento della determinazione a commettere i reati anteriori; la mera appartenenza a un sodalizio non è sufficiente
- L'onere probatorio/integrativo grava sulla parte che chiede il riconoscimento della continuazione: sono necessari indici specifici e concreti di un disegno criminoso unitario (pianificazione, collegamento operativo, decisioni precedenti all'esecuzione dei singoli fatti)
- Fattori come vicinanza territoriale, temporalità ravvicinata e strumentalità dell'arma rispetto a reati-fine sono elementi utili ma non decisivi se non contestualizzati in un quadro probatorio che dimostri una preventiva programmazione
- Il giudice deve evitare automatismi: riconoscere la continuazione solo perché i reati sono commessi nell'ambito dello stesso clan equivarrebbe a trasformare in continuazione qualsiasi reato commesso in ambito associativo
- Nelle impugnazioni similari è strategico produrre elementi probatori (intercettazioni, atti preparatori, ruoli decisionali, momenti di pianificazione) che attestino la programmazione unitaria dei singoli reati
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