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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione prima, n. 1957 del 2025, resa tra le parti, concernente una interdittiva antimafia e il provvedimento comunale di decadenza della SCIA per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri.

Giustizia amministrativa202509293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 1957/2025, di reiezione del ricorso contro un’interdittiva antimafia e il provvedimento comunale di decadenza della SCIA per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado avverso l’interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti e la conseguente decadenza comunale della SCIA per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di appello; emerge soltanto la contestazione dell’interdittiva e del provvedimento comunale consequenziale, con riferimento al quadro indiziario relativo al soggetto ritenuto dall’Amministrazione capace di influenzare la gestione della società.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza del TAR. Ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti della decisione impugnata, considerando il quadro indiziario concernente il soggetto che l’Amministrazione aveva ritenuto influenzare la gestione della società appellante. La decisione non definisce il merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, a un sommario esame, risulti prevalente l’interesse pubblico al mantenimento dei suoi effetti.
  • In materia di interdittiva antimafia, il giudice cautelare può valorizzare il quadro indiziario relativo al soggetto che l’Amministrazione ritenga idoneo a influenzare la gestione dell’impresa destinataria della misura.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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