Cassazione Penale, Ordinanza n. 18320/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I motivi di ricorso riguardavano: il giudizio di responsabilità; la ritenuta insussistenza della scriminante invocata ai sensi degli artt. 59 e 393-bis c.p.; la contestata aggravante; l'aumento di pena per continuazione; e, più in generale, la dosimetria della pena. La Corte rileva che le censure erano in larga parte riproduttive di quelle già esaminate dai giudici di merito, orientate a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, anche in relazione alla minima entità dell'aumento per continuazione.
Norme richiamate
Sono i reati oggetto della condanna confermata in fatto, richiamati solo per indicare il perimetro della decisione impugnata.
La ricorrente invocava la scriminante prevista da queste disposizioni; la Corte non ne ha esaminato il merito ritenendo i motivi inammissibili e generici.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Le doglianze sulla responsabilità, sulle scriminanti e sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata; in mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18277/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18281/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18283/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18284/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →