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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18320/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I motivi di ricorso riguardavano: il giudizio di responsabilità; la ritenuta insussistenza della scriminante invocata ai sensi degli artt. 59 e 393-bis c.p.; la contestata aggravante; l'aumento di pena per continuazione; e, più in generale, la dosimetria della pena. La Corte rileva che le censure erano in larga parte riproduttive di quelle già esaminate dai giudici di merito, orientate a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, anche in relazione alla minima entità dell'aumento per continuazione.

Norme richiamate

  • artt. 337-582 c.p.

    Sono i reati oggetto della condanna confermata in fatto, richiamati solo per indicare il perimetro della decisione impugnata.

  • artt. 59 e 393-bis c.p.

    La ricorrente invocava la scriminante prevista da queste disposizioni; la Corte non ne ha esaminato il merito ritenendo i motivi inammissibili e generici.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Le doglianze sulla responsabilità, sulle scriminanti e sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata; in mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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