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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34552/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il reato di bancarotta fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità; con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che il primo motivo non era deducibile in sede di legittimità perché non correlato alle ragioni della decisione impugnata, mentre il secondo era generico e indeterminato, non indicando concretamente gli elementi posti a base della censura e non consentendo il sindacato del giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    La Corte richiama la norma incriminatrice quale titolo del reato per cui era stata confermata la condanna in appello, senza soffermarsi nel merito degli elementi costitutivi.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    "art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen."

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; in mancanza, il ricorso è generico e inammissibile.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente dal riferimento ai motivi deducibili in sede di legittimità e al vizio di legge/motivazione, ma il testo non lo cita espressamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che non si confrontano con le ragioni poste a base della sentenza impugnata, anche se formalmente prospettano violazioni di legge.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e puntuale: la mera enunciazione di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, senza indicare gli elementi concreti della censura, integra genericità e inammissibilità.
  • Il sindacato di cassazione non può essere sollecitato con censure meramente assertive o indeterminate, perché il giudice dell'impugnazione deve poter individuare con precisione i rilievi formulati e verificarne la fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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