Cassazione Penale, Sentenza n. 47755/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la concessione del permesso premio costituisce un tangibile progresso trattamentale e dunque la nuova richiesta non era mera riproposizione. Ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per nuovo giudizio, disponendo che il giudizio si svolga con camera di consiglio partecipata e con verifica in contraddittorio delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza dichiarò inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., ritenendola mera riproposizione di istanza già rigettata l'11/5/2021. Il ricorso per cassazione ha contestato il vizio di motivazione e il travisamento degli atti, evidenziando un elemento di novità: tra il rigetto e la nuova istanza il ricorrente aveva ottenuto un permesso premio (23/7/2021) durante il quale aveva tenuto condotta irreprensibile.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
La norma autorizza la dichiarazione di inammissibilità de plano quando la domanda costituisce mera riproposizione di una precedente già decidenda; la Corte ha però interpretato che, se la nuova istanza è sorretta da elementi realmente nuovi (qui la concessione del permesso premio e la buona condotta), non è possibile applicare l'art. 666, comma 2 senza un esame nel contraddittorio.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo se la nuova istanza è effettivamente identica e priva di qualsiasi elemento di novità rispetto a quella già decisa.
- La concessione di permessi premio o altri concreti progressi trattamentali rappresentano elementi di novità che impediscono la dichiarazione sommaria di mera riproposizione e rendono necessaria la valutazione nel contraddittorio.
- Il giudice di merito deve verificare, con adeguato esame e con la partecipazione delle parti (camera di consiglio partecipata), la portata degli elementi nuovi prima di rigettare o dichiarare inammissibile una richiesta riproposta.
- In caso di erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento e rinvia per un nuovo giudizio che valuti i fatti nuovi emersi.
- Per chi propone istanze riproposte, è strategico documentare e sottolineare qualsiasi progresso trattamentale (permessi premio, buona condotta, valutazioni del servizio sociale) per impedire la dichiarazione sommaria di inammissibilità.
Testo integrale
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