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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05487/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Il consorzio aveva convenuto in giudizio la società fornitrice chiedendo la restituzione di euro 31.759,31 pagati negli anni 2010 e 2011 a titolo di accise sull'energia elettrica, somme ritenute indebitamente addebitate in fattura. In primo grado la domanda era stata rigettata perché i pagamenti risultavano eseguiti in favore di un soggetto terzo diverso dalla società convenuta e perché non era stata provata l'appartenenza del consorzio al segmento di clientela ceduto nel successivo conferimento di ramo d'azienda. In appello il consorzio aveva censurato, tra l'altro, l'erronea esclusione della legittimazione passiva della società convenuta e la mancata considerazione della documentazione sul trasferimento del ramo aziendale. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 2033 c.c. e sosteneva che il terzo percettore delle somme fosse un mero mandatario all'incasso, sicché l'effettivo accipiens e dunque il soggetto passivamente legittimato sarebbe stata la società convenuta; con il secondo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto non assolto l'onere di provare che il consorzio rientrasse tra i clienti ceduti nel ramo d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata trascrizione nel ricorso delle difese, degli atti e dei documenti rilevanti, sicché la Corte non era posta in condizione di verificare autonomamente la censura; ha inoltre ritenuto la doglianza comunque infondata, poiché nella ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è passivamente legittimato l'accipiens, inteso come destinatario giuridico del pagamento e non come mero percettore materiale, e nel caso concreto i pagamenti erano stati eseguiti in favore di un soggetto terzo distinto dalla società convenuta, senza prova di un mandato all'incasso o di altro rapporto idoneo a riferire a quest'ultima la qualità di accipiens. La carenza di prova sul rapporto tra il terzo percettore e la società convenuta ha reso irrilevante il secondo motivo, dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    azione di ripetizione d'indebito

    La legittimazione passiva spetta all'accipiens, cioè al soggetto nel cui patrimonio il pagamento è destinato a produrre effetti; il mero percettore materiale non è necessariamente il soggetto tenuto alla restituzione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la puntuale trascrizione o specifica indicazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda; in mancanza, la doglianza è inammissibile perché la Corte non può verificarla autonomamente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sulla parte che allega il fatto costitutivo della propria pretesa; nel caso di specie, la mancata prova del rapporto giuridico rilevante ha reso infondata o inammissibile la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondata nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. il soggetto passivamente legittimato è l'accipiens, inteso come destinatario giuridico del pagamento; non basta l'indicazione del mero soggetto che ha materialmente incassato la somma se non è provato che egli sia il titolare dell'effetto patrimoniale del pagamento.
  • Quando il pagamento è eseguito a un terzo incaricato della riscossione, l'individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dipende dalla qualificazione del rapporto tra creditore originario e terzo percettore: se vi è mandato all'incasso resta titolare il mandante, se vi è cessione del credito il cessionario diviene il nuovo creditore; tale qualificazione deve risultare da adeguata prova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura presuppone l'esame di atti o documenti non trascritti o specificamente indicati, perché il giudice di legittimità non può supplire alle carenze di allegazione e di localizzazione documentale della parte ricorrente.
  • La mancata dimostrazione del rapporto giuridico che colleghi il pagamento al soggetto evocato in giudizio è dirimente ai fini della legittimazione passiva e rende assorbite le ulteriori censure fondate sulla ripartizione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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