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Parere

Parere n. 92/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e l’U.T.G. – Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data-OMISSIS-, notificato il 28 dicembre 2023, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Giustizia amministrativa202401266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento ministeriale che aveva dichiarato inammissibile per carenza del requisito reddituale la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

ESTINZIONE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’interno aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale. Ha dedotto la violazione della legge n. 91/1992, dell’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989, delle disposizioni introdotte dalla legge n. 132/2018 di conversione del decreto-legge n. 113/2018, nonché degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero ha riferito di avere revocato il provvedimento impugnato, riaperto l’istruttoria alla luce dei nuovi elementi prodotti dal ricorrente e successivamente adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana. La questione sottoposta alla Sezione riguardava quindi la sorte del ricorso straordinario a seguito dell’integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale perseguito.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita richiesto, poiché l’Amministrazione ha riaperto l’istruttoria e ha adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana. Ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l’attività successiva dell’Amministrazione è integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; la seconda ricorre, invece, quando l’annullamento dell’atto è divenuto inutile per altre ragioni o quando viene meno l’interesse alla decisione senza integrale soddisfazione. Nel caso concreto, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente, la Sezione non ha esaminato nel merito le censure dedotte e ha espresso parere per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l’interesse azionato dal ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.

Distinzione dalla sopravvenuta carenza di interesse

La cessazione della materia del contendere presuppone un nuovo assetto integralmente satisfattivo derivante dall’attività successiva della pubblica amministrazione; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando l’annullamento dell’atto è divenuto sostanzialmente inutile o l’interesse alla decisione è venuto meno per altre ragioni.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere si configura quando l’attività successiva della pubblica amministrazione, mediante un nuovo provvedimento o altra condotta, soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima richiede un risultato pienamente satisfattivo della pretesa, mentre la seconda deriva dalla sopravvenuta inutilità della decisione o dal venir meno dell’interesse senza necessariamente conseguire il bene della vita richiesto.
  • Quando l’amministrazione revoca o supera l’atto impugnato, riapre l’istruttoria e adotta il provvedimento favorevole richiesto, il ricorso straordinario deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza esame delle censure originarie.

Ricorso straordinario in materia di concessione della cittadinanza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un richiedente la cittadinanza italiana contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente. Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza per carenza del requisito reddituale.

Premesse e censure

La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il ricorrente aveva dedotto:

  • la violazione della legge n. 91/1992;
  • la violazione dell’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990, e della circolare del Ministero dell’interno n. 2646 del 22 marzo 2019;
  • la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, come modificato dalla legge n. 132/2018 di conversione del decreto-legge n. 113/2018;
  • la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990.

Attività successiva dell’Amministrazione

Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell’interno ha comunicato di avere revocato il provvedimento impugnato e riaperto l’istruttoria sulla domanda, valutando i nuovi elementi prodotti dal ricorrente in sede di ricorso. All’esito del riesame, il Ministero ha adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana e lo ha trasmesso alla Prefettura competente per la notifica all’interessato.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia ottenuto il bene della vita perseguito e che l’interesse azionato sia stato integralmente soddisfatto. Per tale ragione, non era più necessario esaminare nel merito le censure rivolte contro il precedente diniego di ammissibilità.

Il parere richiama la distinzione tra:

  • cessazione della materia del contendere, che ricorre quando l’attività successiva dell’Amministrazione produce un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato;
  • sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’eventuale annullamento dell’atto è divenuto inutile o l’interesse alla decisione è venuto meno per altre ragioni, senza che vi sia necessariamente una piena soddisfazione della pretesa.

La Sezione ha richiamato, in proposito, il principio espresso da Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303.

Conclusione

Poiché il Ministero ha riaperto l’istruttoria e ha successivamente concesso la cittadinanza italiana, la Sezione ha espresso parere nel senso della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente è risultato sostanzialmente vittorioso, avendo conseguito il risultato richiesto.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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