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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15563/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, la pena di anni uno, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 4.833 di multa per una ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione all'interno di un istituto carcerario. Con il ricorso sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione per asserita omessa valutazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per contestazione della misura della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, prive di fondamento e comunque non deducibili nei limiti dell'impugnazione ammessa contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come modificato dalla riforma Orlando, applicabile ai casi in cui la richiesta sia stata formulata dopo il 3 agosto 2017. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che delimita i motivi di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo le censure proposte nel caso concreto.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'omessa valutazione di una causa di proscioglimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    citata per affermare che la sanzione ex art. 616 c.p.p. consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure sono ammissibili solo nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano inammissibili le doglianze estranee a tali limiti, anche se formulate come violazione di legge o vizio motivazionale.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere veicolata in cassazione contro il patteggiamento se la censura non rientra nei motivi di impugnazione ammessi e non è supportata da una prova evidente della causa di non punibilità.
  • La contestazione della misura della pena, quando proposta contro una sentenza di patteggiamento oltre i limiti di legge, non è scrutinabile nel merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, conseguono le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., compresa la sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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