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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35332/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce l'abnormità del provvedimento con cui il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio (notificato all'avv. di ufficio Silipo anziché all'avv. di fiducia Russomanno) e ha restituito gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica. Il Pubblico Ministero ha censurato non la declaratoria di nullità in sé, ma la decisione di restituire gli atti al P.M., rilevando che il giudice avrebbe dovuto rimediare direttamente alla omissione notificando l'avviso all'avv. di fiducia ai sensi dell'art. 185 c.p.p., e che la restituzione ha prodotto una indebita regressione procedimentale, una ripetizione inutile di attività e una violazione dei principi di efficienza e di ragionevole durata del processo

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, qualificando il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. come atto abnorme perché adottato in carenza di potere. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il prosieguo del procedimento, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la consolidata interpretazione secondo cui l'omessa notifica al difensore di fiducia integra nullità assoluta insanabile, ma rilevando che la misura idonea del giudice non poteva essere la restituzione degli atti al P.M. in quelle modalità

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 178, comma 1, lett.c)

    La Corte richiama che la nullità per omessa notifica dell'atto introduttivo rientra tra le ipotesi di nullità assoluta rilevabili, in presenza di lesione del diritto alla difesa tecnica obbligatoria

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    La mancanza dell'assistenza del difensore di fiducia, anche quando sia presente un difensore di ufficio nominato perché il difensore di fiducia non è stato avvisato, configura nullità assoluta

  • art. 185 c.p.p.

    Il giudice ha la possibilità, quando rilevata una irregolarità nella notifica, di disporre la notifica o il rimedio diretto nel processo; la Corte ritiene che il rimedio diretto (p.es. nuova notifica/avviso) fosse la misura corretta anziché la restituzione degli atti al P.M.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza, che vengono compromessi dalla indebita regressione procedimentale

  • Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (P.M. in proc. Toni e altro)

    Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009

    Precisa la definizione di atto abnorme: esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli (carenza di potere in astratto) o esercizio in una situazione radicalmente diversa da quella prevista (carenza in concreto); limita l'ipotesi di ricorso del P.M. per abnormità ai casi in cui il provvedimento imponga al P.M. adempimenti che concretizzino atti nulli o determinino una stasi del procedimento

  • Cass. Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014

    Cass., Sez. 1, Sent. n. 20449 del 28/03/2014

    Conferma che l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia integra nullità assoluta insanabile e che la nomina di ufficio del difensore non rimedia alla lesione del diritto all'assistenza del "suo difensore"

  • Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023

    Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023 (dep. 18/10/2023)

    Chiarisce il perimetro: non è abnorme la trasmissione degli atti al P.M. disposta dal giudice di pace per rinnovare la notificazione in ipotesi di citazione con presentazione immediata, mentre è abnorme una restituzione analoga disposta dal giudice del dibattimento, perché tale restituzione altera la sequenza procedimentale

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso o del decreto al difensore di fiducia, quando l'assistenza tecnica è obbligatoria, costituisce nullità assoluta insanabile e determina la tutela del diritto di difesa dell'imputato
  • Quando la nullità per notifica riguarda il difensore di fiducia già nominato, la nomina di un difensore d'ufficio non rimette automaticamente in ordine la lesione del diritto alla difesa; il giudice deve valutare rimedi che non producano indebite regressioni
  • Il giudice del dibattimento non può solo restituire gli atti al Pubblico Ministero per la rinnovazione in modo da causare regressione del procedimento: tale misura può essere qualificata come atto abnorme ed essere annullata in cassazione
  • Il rimedio preferibile, ove possibile, è la riparazione diretta della mancata notifica nel processo (p.es. con disposizione di nuova notifica/avviso ai sensi dell'art. 185 c.p.p.) per evitare duplicazioni, ritardi e violazioni del principio di ragionevole durata
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per abnormità solo quando il provvedimento giudiziale imponga al P.M. un adempimento che determinerebbe atti nulli o la stasi del procedimento; negli altri casi il P.M. è tenuto a conformarsi ai provvedimenti del giudice
  • In fase di istruttoria e prima dell'udienza di dibattimento è buona prassi verificare e annotare sempre il nominativo del difensore di fiducia per evitare errori di notifica e i conseguenti vizi processuali

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