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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01224/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di una fornitura di merce. Il tribunale aveva accolto la domanda monitoria; la società debitrice aveva proposto appello, ma la corte territoriale aveva respinto il gravame. In particolare, la corte d'appello aveva ritenuto che le prove orali non ammesse in primo grado dovessero essere espressamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni e che non bastasse un generico rinvio agli atti. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 184, 187, 189 e 281 sexies c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la richiesta istruttoria era stata formulata in sede di precisazione delle conclusioni e poi specificata nelle note riepilogative mediante trascrizione dei capitoli di prova; ha inoltre dedotto che la corte d'appello non avrebbe considerato la peculiarità del giudizio definito ex art. 281 sexies c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice di primo grado non ammette alcune prove, la parte che vi ha interesse deve reiterarle in modo specifico alla precisazione delle conclusioni, pena la presunzione di abbandono; tuttavia, tale presunzione può essere superata dal giudice di merito se, dalla condotta processuale complessiva o dal collegamento della prova non riproposta con le conclusioni e con la linea difensiva, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta. Nel caso concreto, la corte territoriale non aveva svolto tale ulteriore verifica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione per omessa considerazione della richiesta istruttoria, in connessione con il thema decidendum e con le domande/istanze di parte.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della disciplina delle preclusioni e delle richieste istruttorie nel processo di cognizione.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla formulazione e reiterazione delle istanze istruttorie.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale inerente allo svolgimento della fase istruttoria e decisoria.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato per il momento della precisazione delle conclusioni e della riproposizione delle prove non ammesse.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Richiamato per sostenere la peculiarità del rito decisorio adottato e la necessità di valutare le modalità di riproposizione delle istanze istruttorie in tale contesto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa, in relazione al mancato esame delle istanze probatorie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a tutela del giusto processo e della motivazione della decisione sulle istanze istruttorie.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indicati come vizi denunciati in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado non ammette richieste istruttorie, la parte interessata deve reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni; un mero richiamo generico agli atti difensivi non è, di regola, sufficiente e può implicare abbandono della prova.
  • La presunzione di abbandono delle prove non riproposte non è automatica e può essere superata dal giudice di merito se, da una valutazione complessiva della condotta processuale e del contenuto delle difese, emerga in modo inequivoco la volontà della parte di insistere sulle richieste istruttorie.
  • Il giudice di merito, prima di considerare abbandonata una prova non reiterata formalmente, deve verificare se gli scritti difensivi e le conclusioni rassegnate consentano di ricostruire con certezza la persistenza dell'interesse probatorio della parte.
  • Nel valutare la riproposizione delle istanze istruttorie occorre considerare le peculiarità del rito e della struttura decisionale del processo, senza applicare in modo meramente formalistico la regola delle preclusioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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