Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/03/2017 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Cartelli stradali con l'indicazione per raggiugere di aziende - Assoggettamento all'imposta sulla pubblicità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta fondata: i cartelli di avvio a fabbriche o stabilimenti, se contenenti il riferimento nominativo a una specifica azienda, sono soggetti all'imposta sulla pubblicità. La decisione si basa sul principio secondo cui la funzione informativa del segnale non esclude la contestuale natura pubblicitaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità dei cartelli stradali utilizzati per indicare il percorso verso fabbriche, stabilimenti o sedi aziendali. Secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione, tali cartelli, quando riportano il nome o il riferimento identificativo di una determinata impresa, non svolgono soltanto una funzione informativa o di orientamento stradale, ma anche una funzione pubblicitaria, assimilabile a quella di un'insegna.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5

    «[...] svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del d.lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 5»

    La norma è stata interpretata nel senso che costituisce messaggio pubblicitario anche il mezzo che, pur avendo una funzione di indicazione o orientamento, promuove o rende riconoscibile una determinata attività economica.

  • Codice della strada, art. 39, lett. e)

    I segnali di indicazione, inclusi quelli turistici e territoriali, possono avere una funzione informativa stradale; tuttavia, quando identificano nominativamente una specifica impresa, possono assumere anche natura pubblicitaria.

  • Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, art. 134

    «[...] la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti»

    La funzione informativa prevista dalla norma non impedisce l'applicazione dell'imposta quando il segnale contiene elementi di promozione o identificazione commerciale di una specifica azienda.

  • Cassazione civile, ordinanza 11 aprile 2014, n. 8616

    «[...] anche i segnali di indicazione [...] nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo ad una determinata ditta, svolgono [...] anche una funzione pubblicitaria tassabile»

    La Corte ha ribadito che la presenza del nome di una determinata ditta nei cartelli di orientamento è sufficiente a far emergere una funzione pubblicitaria tassabile.

  • Cassazione civile, sentenza 3 settembre 2004, n. 17852

    Richiamata quale precedente conforme al principio della tassabilità dei segnali di indicazione che svolgono anche una funzione pubblicitaria.

  • Cassazione civile, sentenza 4 novembre 2004, n. 23383

    Richiamata quale ulteriore precedente conforme al principio secondo cui i segnali diretti verso aziende possono essere soggetti all'imposta sulla pubblicità.

Massime di principio

  • Un cartello non è esente dall'imposta solo perché svolge anche una funzione di orientamento stradale: occorre verificare se contiene elementi idonei a promuovere o rendere riconoscibile una specifica attività economica.
  • I cartelli che indicano il percorso verso una fabbrica, uno stabilimento o una sede aziendale sono normalmente soggetti all'imposta quando riportano il nome o altri riferimenti identificativi dell'impresa.
  • La compresenza di una funzione informativa e di una funzione pubblicitaria consente l'applicazione dell'imposta; la funzione stradale non prevale automaticamente su quella commerciale.
  • Per valutare casi analoghi è necessario esaminare il contenuto concreto del cartello, la presenza del nome dell'impresa, la sua riconoscibilità commerciale e il collegamento diretto con l'attività pubblicizzata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.