Ordinanza n. 218/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento dell’ASP sull’istanza di incremento delle prestazioni del centro diurno, proposta di contratto per il 2026 con conferma di 20 posti e diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato il silenzio serbato dall’ASP di Enna sulle istanze, presentate tra il 2024 e il 2025, volte a ottenere l’incremento delle prestazioni erogabili dal centro diurno per l’autismo. Con motivi aggiunti ha impugnato la proposta di contratto per il 2026, nella parte in cui confermava la dotazione di 20 posti, ometteva la contrattualizzazione delle prestazioni rese mediante le cosiddette mini equipe territoriali e prevedeva una clausola di salvaguardia ritenuta nulla o illegittima. È stato inoltre impugnato il diniego di accesso agli atti relativi ai registri delle prenotazioni e delle liste d’attesa. A sostegno della domanda cautelare la ricorrente ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile, collegato alla mancata erogazione tempestiva di trattamenti riabilitativi per oltre 180 minori con disturbi dello spettro autistico nella provincia di Enna, nonché il rischio di interruzione del servizio per la mancata contrattualizzazione delle mini equipe e l’asimmetria informativa derivante dal diniego di accesso.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, riservando l’esame delle eccezioni in rito alla fase di merito. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che i pregiudizi prospettati fossero, in parte, eminentemente patrimoniali e potenzialmente risarcibili all’esito del giudizio di merito, e, in parte, soltanto genericamente allegati e riferiti ad altri soggetti. La ricorrente non è stata ritenuta portatrice esponenziale degli interessi degli assistiti, sicché il pregiudizio sanitario dedotto con riferimento ai minori non è stato considerato idoneo a fondare la tutela cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile; all’esito della sommaria delibazione il TAR l’ha rigettata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio eminentemente patrimoniale e astrattamente risarcibile all’esito del giudizio di merito non integra, di regola, un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’atto impugnato.
- Il pregiudizio riferito alla salute di soggetti diversi dal ricorrente non può fondare la tutela cautelare quando il ricorrente non dimostri di essere portatore esponenziale dei relativi interessi.
- Allegazioni solo generiche circa l’urgenza e l’irreparabilità del danno non sono sufficienti a integrare il periculum in mora richiesto dall’art. 55 c.p.a.
- Le eccezioni processuali possono essere riservate alla fase di merito quando, nella sommaria valutazione cautelare, la domanda deve comunque essere rigettata per l’assenza dei presupposti cautelari.
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