Cassazione Penale, Sentenza n. 8014/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 giugno 2023 perché l'atto di impugnazione era stato corredato da una procura speciale con dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata il 26 ottobre 2022, cioè anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado. La Corte di appello aveva ritenuto che tale elezione di domicilio antecedente alla sentenza non fosse valida ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. La ricorrente deduce che l'art. 581 comma 1-ter richiede solo che la dichiarazione o elezione di domicilio sia depositata insieme all'atto di impugnazione e non impone che la sua data sia successiva alla sentenza, diversamente dall'art. 581 comma 1-quater che disciplina i casi di imputato assente in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'interpretazione della Corte territoriale è errata: l'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., applicabile quando l'imputato è stato presente in primo grado, non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia resa dopo la pronuncia della sentenza impugnata. La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 581 comma 1-quater, che impone il mandato e l'elezione/dichiarazione di domicilio rilasciati dopo la sentenza, si applica solo ai casi di imputato assente. Ne consegue che l'elezione di domicilio allegata, pur antecedente alla sentenza, era utilizzabile e l'appello non era inammissibile. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
la disposizione richiede che insieme all'atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio
Applicabile quando l'imputato è stato presente in primo grado; non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio sia stata resa dopo la pronuncia della sentenza impugnata, purché sia depositata con l'atto di impugnazione
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
nel caso di imputato assente nel corso del giudizio di primo grado sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore dopo la pronunzia della sentenza impugnata contenente anche l'elezione o dichiarazione di domicilio
Disciplina la fattispecie dell'imputato assente e impone a pena di inammissibilità che il mandato e l'elezione/dichiarazione di domicilio siano conferiti dopo la sentenza, al fine di verificare la conoscenza e la volontà di impugnare
art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022
le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022
Stabilisce la decorrenza temporale delle nuove disposizioni; le regole in esame si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1
La modifica della rubrica e del contenuto ha limitato l'efficacia della dichiarazione/elezione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione, ma non impone di per sé che la dichiarazione allegata all'appello sia stata resa dopo la sentenza di primo grado
art. 1, comma 13, lett. a) legge delega 27/9/2021 n.134
prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione
Norma di delega che ha ispirato l'introduzione dell'onere di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità, ma non specifica che la dichiarazione debba essere successiva alla sentenza impugnata
Massime di principio
- Se l'imputato era presente nel giudizio di primo grado (non processato in absentia), la dichiarazione o elezione di domicilio valida se depositata con l'atto di impugnazione può essere anche anteriore alla pronuncia della sentenza; pertanto l'appello non è automaticamente inammissibile per la data della dichiarazione
- Se l'imputato è stato assente nel primo grado, è invece necessario, a pena di inammissibilità, che il mandato a impugnare e l'elezione/dichiarazione di domicilio siano conferiti e rilasciati dopo la pronuncia della sentenza (art. 581 comma 1-quater)
- Le sanzioni di inammissibilità vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese analogicamente a fattispecie non previste espressamente dalla norma
- Per evitare contestazioni formali, il difensore dovrebbe comunque verificare lo stato delle dichiarazioni/elezioni di domicilio in atti e depositare con l'appello quella che intende far valere per la notifica del decreto di citazione; in caso di più dichiarazioni, è opportuno chiarire/aggiornare l'elezione allegata
- Verificare la decorrenza temporale delle norme: le regole di cui agli artt. 581 commi 1-ter e 1-quater si applicano alle sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022
- Nelle ipotesi speciali (imputato detenuto, misure cautelari, o profili particolari) prestare attenzione a precedenti giurisprudenziali specifici, che possono richiedere un diverso approccio operativo
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