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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29249/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice dopo l'assoluzione in primo grado, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in totale riforma della decisione di primo grado assolutoria, lo aveva condannato per bancarotta semplice. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza di motivazione sulla sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, presupposto della sua responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che il sindacato di legittimità non può estendersi alla verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ma solo all'esistenza di un apparato argomentativo logico; inoltre, la sentenza impugnata presentava motivazione congrua sia sul riconoscimento della qualità di amministratore di fatto sia sul diniego della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio deducibile in cassazione è limitato alla presenza di un apparato motivazionale logicamente apprezzabile; non consente una nuova valutazione delle acquisizioni processuali o del merito della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo se denuncia la mancanza, apparenza o manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, non potendo la Cassazione sovrapporre una propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • La qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto, se sorretta da motivazione congrua e logica, non è sindacabile in cassazione quando il ricorso si limiti a contestare il merito della ricostruzione fattuale.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena, se adeguatamente motivato, non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione solo perché la parte ne contesta l'opportunità.
  • La manifesta infondatezza dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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