Sentenza del 07/02/2018 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRPEF - reddito di lavoro autonomo - indennità risarcitorie a clienti - deducibilità - sussiste art. 54 T.U.I.R.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, ai fini IRPEF e IRAP per l'anno 2008, di costi pari a 85.596,25 euro contabilizzati come "oneri diversi di gestione – sanzioni di terzi". Secondo l'Ufficio, tali importi comprendevano imposte, interessi e sanzioni proprie, nonché somme non inerenti o sproporzionate rispetto ai compensi; inoltre, il mancato ricorso alla polizza assicurativa professionale sarebbe stato irragionevole e antieconomico. I contribuenti sostenevano invece che si trattasse di risarcimenti e indennizzi versati ai clienti per maggiori imposte e sanzioni causate da errori od omissioni professionali, quindi di costi inerenti all'attività e diversi dalle imposte o sanzioni proprie dello studio.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 54 del TUIR e secondo il principio di cassa, le indennità risarcitorie pagate ai clienti per danni derivanti da fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale. La scelta di non attivare la polizza assicurativa rientra nella discrezionalità del professionista e non può essere sindacata dall'Ufficio in assenza di prova di illogicità o antieconomicità. Le somme risultavano documentate mediante modelli F24 e quietanze. La Commissione ha inoltre escluso che le dichiarazioni rese in sede di mediazione o le proposte transattive potessero costituire riconoscimento dell'indeducibilità. L'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale è stata respinta, poiché si trattava di una verifica a tavolino relativa a imposte non armonizzate. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 54 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o professione.
Le somme pagate dal professionista a titolo di risarcimento per danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono spese inerenti e sono deducibili secondo il principio di cassa, purché effettivamente sostenute e documentate.
Art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dall'Ufficio quale fondamento del recupero di costi ritenuti non documentati o non inerenti; la Commissione, tuttavia, ha ritenuto provata l'effettività e l'inerenza dei risarcimenti ai clienti.
Art. 10 del D.Lgs. 28/2010
La Commissione ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni rese durante un procedimento di mediazione non dovrebbero essere utilizzate nel successivo giudizio, applicandolo anche alla materia tributaria in assenza di una disciplina specifica contraria.
Art. 12 delle Preleggi
Utilizzato per sostenere l'estensione interpretativa del divieto di utilizzo delle dichiarazioni rese in mediazione anche al contenzioso tributario.
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
Ha consentito la compensazione delle spese di giudizio, ritenendo sussistenti gravi motivi legati alla complessità della materia e alla carenza normativa sulla rilevanza delle dichiarazioni rese in mediazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Nelle verifiche a tavolino relative a imposte non armonizzate non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, la cui omissione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto.
Cassazione penale, sentenza n. 17706/2013
Le proposte o dichiarazioni rese nell'accertamento con adesione non determinano automaticamente il quantum dell'imposta evasa né la responsabilità del contribuente; nel caso concreto, la proposta conciliativa è stata considerata una valutazione di convenienza e non un'ammissione dell'indeducibilità.
Massime di principio
- I risarcimenti pagati da un professionista ai propri clienti per errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'attività possono essere dedotti dal reddito professionale quando siano effettivi, documentati e causalmente collegati all'attività produttiva del reddito.
- È essenziale distinguere tra imposte e sanzioni proprie del professionista, normalmente non deducibili, e somme pagate ai clienti come risarcimento di un danno da essi subito: queste ultime possono avere natura di costo professionale inerente.
- Per i redditi di lavoro autonomo opera, in linea generale, il principio di cassa: il costo è deducibile nell'anno in cui il pagamento viene effettivamente sostenuto, anche se l'attività professionale che ha originato il danno è stata svolta in anni precedenti.
- La mancata attivazione di una copertura assicurativa non rende automaticamente indeducibile il risarcimento. L'Amministrazione deve dimostrare concretamente che la scelta sia illogica, antieconomica o estranea all'attività professionale.
- La deducibilità richiede una tracciabilità adeguata: accordi con il cliente, documentazione dell'errore professionale, quietanze, modelli F24 e prova del pagamento sono elementi rilevanti.
- Le proposte formulate in sede di accertamento con adesione o mediazione, soprattutto se finalizzate a evitare il contenzioso, non equivalgono necessariamente a un riconoscimento dell'indeducibilità dei costi.
- Nelle verifiche documentali o a tavolino relative a imposte non armonizzate, l'assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 41 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 67 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 7 feb 2018Sentenza del 07/02/2018 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →