Cassazione Penale, Ordinanza n. 15410/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli ammessi contro la sentenza di patteggiamento e che la pena non fosse illegale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva ritenuta dal giudice. La Corte ha verificato la proponibilità del motivo nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento e ha rilevato che la censura non attiene ai soli vizi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguarda l'espressione della volontà, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena. Ha inoltre osservato che la pena applicata non è illegale e che la valutazione sul trattamento sanzionatorio è comunque insindacabile in questa sede. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciata de plano.
Norme richiamate
richiama il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto al quale opera il regime speciale di impugnazione.
il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per i motivi tassativi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
prevede che la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena avvenga de plano, senza formalità.
Cassa delle ammende
destinataria della somma equitativamente determinata in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla misura della pena, sulle attenuanti o sul giudizio di bilanciamento non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traduca in denuncia di illegalità della pena.
- La pena applicata deve essere illegalmente censurabile per poter superare il filtro di ammissibilità; una pena semplicemente ritenuta incongrua o non condivisibile non integra motivo di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata de plano, senza fissazione di udienza camerale con contraddittorio formale.
Come è indicizzato
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