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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere - Poteri istruttori officiosi ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Limiti - Fondamento - Fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione verte sul potere del giudice tributario di ordinare d'ufficio la produzione di mezzi di prova ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 dopo l'abrogazione del comma 3, e sui limiti di tale potere rispetto al principio dispositivo del processo tributario. In particolare la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per la mancata produzione del processo verbale da parte dell'Amministrazione; la CTR ha ritenuto invece che, post abrogazione del comma 3, l'ordine di produzione non possa essere usato per supplire alle carenze probatorie di una parte né per ampliare l'oggetto del giudizio, potendo intervenire d'ufficio solo in casi di oggettiva incertezza e quale integrazione di elementi già presenti in atti, e a condizione che la parte gravata dall'onere probatorio non abbia la possibilità di integrare la prova.

La decisione

La CTR ha annullato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente. In sostanza il giudice d'appello ha ritenuto illegittimo il rilievo favorevole al contribuente basato sulla mancata produzione del verbale quando non era stata proposta alcuna eccezione in tal senso e quando l'ordine di produzione non poteva essere utilizzato per supplire l'onere probatorio. Ne consegue il rigetto della decisione favorevole al contribuente e il mantenimento della posizione dell'Amministrazione in ordine all'onere probatorio.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    L'ordine di produzione ex art. 7 non conferisce al giudice un potere officioso illimitato: dopo l'abrogazione del comma 3 esso non può essere utilizzato per ampliare l'oggetto del giudizio né per supplire alle carenze probatorie delle parti; può intervenire d'ufficio solo per integrare elementi istruttori in presenza di oggettiva incertezza e quando la parte cui incombe l'onere della prova non abbia la possibilità di integrare quanto già prodotto.

  • Principio dispositivo del processo tributario / onere della prova

    Il processo tributario è di natura dispositiva: l'oggetto del giudizio e gli elementi di prova restano nei limiti fissati dalle parti; l'onere probatorio grava sulla parte cui la legge lo attribuisce e non può essere sostituito dal giudice attraverso un potere officioso volto a colmare carenze probatorie della parte stessa.

Massime di principio

  • L'ordine di produzione ex art. 7 va usato con prudenza: non può ampliare l'oggetto del giudizio stabilito dalle parti né supplire in via generale alla mancata prova di una parte.
  • Dopo l'abrogazione del comma 3, il giudice tributario può acquisire d'ufficio prove solo in presenza di oggettiva incertezza e come integrazione di elementi già in atti, non per rimpiazzare l'onere probatorio della parte interessata.
  • Il contribuente che intenda far valere la mancata produzione di documenti deve tempestivamente sollevare l'eccezione o chiedere l'ordine di produzione: l'assenza di eccezioni rilevanti in giudizio indebolisce la possibilità di ottenere una decisione favorevole basata su documenti non prodotti dall'Amministrazione.
  • La regola pratica è che ogni parte debba attivarsi per provare le proprie allegazioni; il giudice non è un investigatore che, di propria iniziativa, integri sistematicamente la prova mancante.
  • In contenziosi simili, se la prova principale è in possesso della controparte pubblica, conviene chiedere espressamente l'ordine di produzione e, in alternativa, documentare l'impossibilità di ottenere il documento per dimostrare l'oggettiva incertezza che giustifichi un intervento d'ufficio del giudice.

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