Cassazione Penale, Ordinanza n. 14918/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge quale fosse il reato presupposto della condanna, né la concreta pena applicata, ma il ricorso riguardava esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena inflitta. La doglianza è stata ritenuta del tutto generica, poiché formulata in termini astratti e priva sia dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto sia dei dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta di rideterminazione della pena. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata sul punto era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.
Norme richiamate
In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la determinazione della pena deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della richiesta; deduzioni astratte o apodittiche non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o priva di adeguato confronto con le deduzioni difensive; quando la motivazione sia sufficiente e non illogica, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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