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Ordinanza

Ordinanza n. 1407/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01871/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella parte relativa alla prestazione patrimoniale imposta all’associazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione di categoria)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, lamentando il pregiudizio derivante dall’ingente esborso patrimoniale richiesto dal provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il pregiudizio, pur di natura patrimoniale, è stato prospettato come incidente sul complesso delle attività associative e potenzialmente idoneo a comprometterle nelle more della definizione del giudizio, anche nell’ipotesi di pagamento rateale. L’appello cautelare ha inoltre posto in rilievo la non prossimità dell’udienza di merito, fissata dal TAR al 16 dicembre 2026, nonché l’insufficienza della previsione dell’art. 15, comma 1-ter, l. n. 287/1990 a escludere, di per sé, l’esigenza di tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare proposta in primo grado e sospendendo in parte qua l’efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto necessario rinviare l’approfondimento delle questioni di merito, particolarmente complesse e articolate, al giudizio di cognizione. Quanto al periculum in mora, ha considerato concreto e serio il rischio che l’ingente esborso richiesto potesse incidere sulle attività dell’associazione prima della decisione di merito, tenuto conto anche della data non prossima dell’udienza. Ha inoltre ritenuto che l’art. 15, comma 1-ter, l. n. 287/1990 non escluda automaticamente la tutela cautelare, poiché non elimina il rischio di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli entro i limiti della solvibilità dell’associazione; tale disposizione rileva invece nel bilanciamento degli interessi, offrendo garanzie patrimoniali alla pretesa dell’Autorità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione della propria ordinanza al TAR ai sensi dell’art. 62, comma 3, c.p.a.

  • art. 15, comma 1-ter, l. n. 287/1990

    la previsione di cui all’art. 15, comma 1-ter, della L. n. 287/1990

    La disposizione non esclude automaticamente la tutela cautelare né neutralizza il rischio di pregiudizi patrimoniali per il destinatario; deve essere considerata nel bilanciamento degli interessi, in quanto offre garanzie patrimoniali alla pretesa dell’Autorità.

Massime di principio

  • La natura patrimoniale del pregiudizio non esclude di per sé la tutela cautelare quando l’esborso imposto sia idoneo, per entità e incidenza, a compromettere il complesso delle attività svolte dal destinatario nelle more del giudizio.
  • La non prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora, poiché può rendere concreto e attuale il rischio derivante dall’esecuzione immediata dell’atto impugnato.
  • Una disposizione diretta a garantire patrimonialmente la pretesa dell’amministrazione non esclude automaticamente la sospensione cautelare: essa deve essere valutata nel bilanciamento tra il pregiudizio subito dal destinatario e l’interesse alla conservazione della garanzia pubblica.
  • Quando le questioni di merito sono particolarmente complesse e richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviarne l’esame al giudizio di cognizione e accordare la tutela provvisoria sulla base della consistenza del pregiudizio e del bilanciamento degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Tutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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