Cassazione Penale, Ordinanza n. 39216/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo formulato in modo generico e non specifico, oltre che meramente reiterativo di questioni già valutate nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 14 gennaio 2025, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio, con contestazione dell'entità della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica, priva di specificità e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già correttamente esaminate dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata come base della condanna pronunciata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il merito, ma prende atto della condanna per tale reato.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: censure generiche, apodittiche o meramente reiterative di doglianze già esaminate dai giudici di merito sono inammissibili.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio richiede l'indicazione di puntuali vizi della motivazione o dell'applicazione dei criteri legali di commisurazione della pena; non è sufficiente una critica astratta all'entità della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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