Cassazione Penale, Sentenza n. 36347/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione relativo ad attività finanziarie, quote sociali e compendio aziendale dell'Azienda Agricola Gardenia s.r.l. Principali censure: 1) violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per presunta decorrenza del termine (confisca emessa oltre 1 anno e 6 mesi dal sequestro); 2) mancata acquisizione di un decreto di archiviazione ritenuto prova decisiva (posizione di Tommaso Racanati); 3) carenza di motivazione sul giudizio di pericolosità sociale (sia per fatti anteriori al 2008 sia per la situazione attuale); 4) difetto di proporzionalità tra redditi leciti e investimenti e erronea attribuzione della disponibilità dei beni ai proposti/terzi.
La decisione
I ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili (perché in parte manifestamente infondati e in parte non consentiti). La Corte ha confermato che: a) l'inefficacia del sequestro per decorso del termine non impedisce la pronuncia della confisca; b) il Tribunale di Bari era competente e il computo del dies a quo era corretto alla luce del sequestro disposto dal Tribunale di Bari; c) le sospensioni e le proroghe del termine sono state legittimamente motivate; d) nel procedimento di prevenzione non è consentito dedurre la mancata acquisizione di una "prova decisiva" in sede di cassazione e non è possibile una rivalutazione del merito o delle prove; e) molte censure attengono a valutazioni di fatto o a richiesta di nuova valutazione della motivazione e perciò sono non consentite. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
L'art. 24 stabilisce il termine di efficacia del sequestro (1 anno e 6 mesi) ma prevede sospensioni e proroghe; la Corte ha ritenuto che la perdita di efficacia del sequestro non impedisce comunque la pronuncia della confisca definitiva e che il computo del dies a quo va fatto rispetto all'immissione in possesso derivante dal sequestro del giudice competente
art. 606 lett. e), art. 616
Art. 606 lett. e) riguarda i motivi di ricorso per cassazione con riferimento all'errata motivazione; la Corte ha precisato che, nei procedimenti di prevenzione, la cassazione è ammessa solo per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente, non per rivalutazione del merito. L'art. 616 disciplina le conseguenze dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso (condanna alle spese e somma alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- La perdita di efficacia di un sequestro per decorso del termine non estingue automaticamente il procedimento né impedisce la confisca definitiva: la confisca può essere pronunciata anche se il sequestro originario è divenuto inefficace, specie se è intervenuto successivo sequestro emesso dal giudice competente
- Nei procedimenti di prevenzione le censure in cassazione sono limitate: non è ammessa la semplice revisione del merito o la richiesta di valutare nuovamente le prove; sono consentite le doglianze per violazione di legge o per motivazione inesistente/meramente apparente
- La determinazione del dies a quo per il calcolo dei termini va compiuta rispetto al provvedimento di sequestro emesso dal giudice che ha effettivamente posto i beni in immissione in possesso: trasferimenti di competenza e successivi sequestri incidono sul computo del termine
- Le contestazioni sulla legittimità di proroghe e sospensioni dei termini richiedono un esame puntuale delle motivazioni che hanno giustificato tali misure; se il giudice le ha specificamente motivate, la censura appare difficile da sostenere
- La mancata acquisizione di atti processuali relativi a posizioni di terzi non costituisce automaticamente "prova decisiva" nel procedimento di prevenzione e non è sindacabile in cassazione con richiesta di nuova valutazione del merito
- I terzi interessati devono, ove possibile, far valere tempestivamente nei gradi di merito la loro esclusiva titolarità dei beni; censure generiche sulla provenienza dei beni o sulla capacità reddituale senza specifici elementi probatori sono deboli in sede di legittimità
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