Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3838/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per i periodi 11/02/2007-27/02/2014 (presofferto) e 26/07/2019-26/07/2020. Si contestava l'omessa valutazione dell'attività rieducativa carceraria ai sensi del Regolamento di esecuzione (si richiamava l'art. 94, comma 2), la contraddittorietà dell'ordinanza rispetto a un precedente provvedimento e l'erronea applicazione delle norme sulla valutazione del comportamento del detenuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato il giudizio del Tribunale di Sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata richiamando la gravità e la natura dei reati (partecipazione a associazione di stampo mafioso con adesione protratta dal 2003 al 2007 e altri delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/1991) e la successiva condanna per fatti commessi nel 2015 poco dopo il periodo presofferto. La Corte ha ritenuto che la recidiva post-carcerazione dimostri la mancata effettiva adesione all'opera di rieducazione e giustifichi retroattivamente il diniego. Ha inoltre rilevato l'incongruità dell'invocazione dell'art. 94 (che concerne l'assistenza alle famiglie) e richiamato l'art. 103 del Regolamento per la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 94 (richiamato dal ricorrente)

    La Corte ha rilevato che l'art. 94 riguarda l'assistenza alle famiglie dei detenuti ed è pertanto normativa non pertinente alla disciplina della liberazione anticipata; l'invocazione di tale norma nel ricorso è inappropriata.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 103, comma 2

    2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.

    La Corte usa questa disposizione come parametro per confermare che, in mancanza di elementi che provino un effettivo profitto dalle misure rieducative e rapporti corretti, il diniego della liberazione anticipata è legittimo. La recidiva post-carcerazione viene interpretata come indicativa della mancata adesione al percorso rieducativo.

  • Legge 13 settembre 1991, n. 203 - art. 7 (riferimento alle aggravanti)

    L'art. 7 è richiamato per evidenziare la maggiore gravità dei reati commessi dall'imputato (reati aggravati), elemento rilevante ai fini della valutazione negativa del beneficio.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    L'art. 616 c.p.p. è applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, in assenza di prova dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La commissione di reati gravi, e in particolare l'appartenenza a associazioni mafiose con adesione protratta, costituisce fatto ostativo rilevante per la concessione della liberazione anticipata anche se non si dispongono elementi specifici sul comportamento carcerario dell'interessato.
  • La recidiva o la commissione di reati immediatamente dopo il periodo preso in esame può retroagire negativamente sulla valutazione dei semestri precedenti: se il comportamento post-libertà dimostra il mancato abbandono dell'attività criminale, ciò può giustificare il diniego del beneficio.
  • Per la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione rileva l'art. 103 DPR 230/2000: si richiede che il detenuto abbia concretamente tratto profitto dalle opportunità di trattamento e mantenuto rapporti corretti con operatori, compagni e contesto esterno.
  • L'invocazione di norme non pertinenti alla disciplina in esame (es. art. 94 DPR 230/2000, che riguarda l'assistenza alle famiglie) è destinata a essere rigettata; è importante richiamare la norma regolamentare corretta quando si deduce violazione normativa.
  • In casi analoghi, il ricorrente deve fornire prove concrete di un percorso rieducativo e di distacco dall'organizzazione criminale; l'assenza di tali elementi, unita alla prova di recidiva, rende probabile l'esito negativo del reclamo/ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.