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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6297/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/01/2021 che aveva negato l'accertamento dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia richiesto dall'imputato ai fini di accesso a misure alternative e benefici penitenziari. Il ricorrente sosteneva che l'ordinanza non avesse correttamente considerato i rilievi contenuti nella sentenza della Corte n. 51889/2019, negava il ruolo di capo dell'organizzazione e riteneva che non vi fossero più collegamenti attuali con la cosca; affermava inoltre di non avere nuovi elementi che potessero arricchire l'accertamento e contestava la valutazione della Direzione distrettuale antimafia di Catania.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di Trieste avesse correttamente applicato il principio di preclusione del giudicato esecutivo: le questioni proposte erano già state esaminate e decise con provvedimento definitivo (Tribunale di sorveglianza di Perugia e successiva sentenza di legittimità), e il ricorrente non aveva allegato fatti nuovi, sopravvenuti o non previamente considerati, idonei a superare la preclusione. Per tali ragioni il riesame non poteva essere consentito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Principio generale del giudizio di cognizione esteso anche all'esecuzione penale: non è consentito riproporre in sede esecutiva le stesse questioni già esaminate e decise.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Preclusione specifica nell'esecuzione penale che sancisce l'inammissibilità della riproposizione delle stesse questioni già esaminate e decise con provvedimento impugnabile, se l'impugnazione non è esperita o è infruttuosa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; è stato applicato insieme alla comminazione di una somma in favore della Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta irrituale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata a supporto della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per impugnazioni irrituali; utilizzata per giustificare l'ammenda in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se esiste un provvedimento definitivo che ha già esaminato e deciso le stesse questioni, in ambito esecutivo il giudice può dichiarare inammissibile una nuova richiesta basata sulle medesime argomentazioni: è necessario proporre elementi nuovi, sopravvenuti o non valutati, per superare il giudicato.
  • La mera rielaborazione critica o la diversa interpretazione degli stessi atti e prove già esaminati non è sufficiente: il ricorrente deve indicare fatti nuovi o ragioni di diritto sopravvenute che giustifichino la riapertura della questione.
  • In materia di accertamento dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia (ai fini di accesso a benefici/alternative), le valutazioni già compiute in sentenze irrevocabili hanno efficacia preclusiva salvo nuova prova concreta e rilevante.
  • Le segnalazioni o valutazioni della Direzione distrettuale antimafia costituiscono elementi rilevanti ma non bastano a superare il giudicato se non accompagnate da elementi nuovi e decisivi.
  • Impugnazioni repetute o irrituali possono essere sanzionate con condanna alle spese e con ammende: conviene valutare attentamente la fondatezza e la novità delle censure prima di proporre ricorso.

Testo integrale

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