Cassazione Penale, Sentenza n. 6297/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/01/2021 che aveva negato l'accertamento dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia richiesto dall'imputato ai fini di accesso a misure alternative e benefici penitenziari. Il ricorrente sosteneva che l'ordinanza non avesse correttamente considerato i rilievi contenuti nella sentenza della Corte n. 51889/2019, negava il ruolo di capo dell'organizzazione e riteneva che non vi fossero più collegamenti attuali con la cosca; affermava inoltre di non avere nuovi elementi che potessero arricchire l'accertamento e contestava la valutazione della Direzione distrettuale antimafia di Catania.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di Trieste avesse correttamente applicato il principio di preclusione del giudicato esecutivo: le questioni proposte erano già state esaminate e decise con provvedimento definitivo (Tribunale di sorveglianza di Perugia e successiva sentenza di legittimità), e il ricorrente non aveva allegato fatti nuovi, sopravvenuti o non previamente considerati, idonei a superare la preclusione. Per tali ragioni il riesame non poteva essere consentito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Principio generale del giudizio di cognizione esteso anche all'esecuzione penale: non è consentito riproporre in sede esecutiva le stesse questioni già esaminate e decise.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Preclusione specifica nell'esecuzione penale che sancisce l'inammissibilità della riproposizione delle stesse questioni già esaminate e decise con provvedimento impugnabile, se l'impugnazione non è esperita o è infruttuosa.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; è stato applicato insieme alla comminazione di una somma in favore della Cassa delle ammende per l'impugnazione ritenuta irrituale.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata a supporto della possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per impugnazioni irrituali; utilizzata per giustificare l'ammenda in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se esiste un provvedimento definitivo che ha già esaminato e deciso le stesse questioni, in ambito esecutivo il giudice può dichiarare inammissibile una nuova richiesta basata sulle medesime argomentazioni: è necessario proporre elementi nuovi, sopravvenuti o non valutati, per superare il giudicato.
- La mera rielaborazione critica o la diversa interpretazione degli stessi atti e prove già esaminati non è sufficiente: il ricorrente deve indicare fatti nuovi o ragioni di diritto sopravvenute che giustifichino la riapertura della questione.
- In materia di accertamento dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia (ai fini di accesso a benefici/alternative), le valutazioni già compiute in sentenze irrevocabili hanno efficacia preclusiva salvo nuova prova concreta e rilevante.
- Le segnalazioni o valutazioni della Direzione distrettuale antimafia costituiscono elementi rilevanti ma non bastano a superare il giudicato se non accompagnate da elementi nuovi e decisivi.
- Impugnazioni repetute o irrituali possono essere sanzionate con condanna alle spese e con ammende: conviene valutare attentamente la fondatezza e la novità delle censure prima di proporre ricorso.
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