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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34686/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, nato il 4 ottobre 1984, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata il 17 settembre 2025 dalla Corte d'appello di Catanzaro. Ha contestato la valutazione dell'attendibilità della persona offesa, l'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che le censure ripropongono profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e mirano a ottenere una rivalutazione o una lettura alternativa delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le doglianze sulla credibilità della persona offesa, sull'elemento soggettivo della calunnia e sull'art. 131-bis c.p. sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e riproponevano questioni già adeguatamente vagliate dalla Corte d'appello con argomenti ritenuti corretti. Per effetto dell'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non riporta il dispositivo completo né specifica le eventuali somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    le censure, relative alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, all'elemento soggettivo del delitto di calunnia e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità

    La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando, come nel caso deciso, è formulata in modo da sollecitare una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie riservata al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica ulteriormente le statuizioni applicate.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa o una rilettura alternativa delle fonti probatorie; censure che perseguono tale risultato sono inammissibili.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta, quando non evidenziano un vizio scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioniProve
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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