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Sentenza

Sentenza n. 3924/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022, del Direttore Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana, notificato in data 20.12.2022, avente ad oggetto “notifica del decreto dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022”, con il quale la Regione Toscana ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 163.536,14 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso; - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3); - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4); - per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - per quanto di ragione, della deliberazione n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell'Estar non noto alla ricorrente, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essa in quanto incidente sul provvedimento finale regionale; - per quanto di ragione, deliberazione n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest, non noto alla ricorrente, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essa in quanto incidente sul provvedimento finale regionale; - di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.

Giustizia amministrativa202302868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di richiesta del pagamento di € 163.536,14 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Toscana che le richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 163.536,14 quale quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome del 7 novembre 2019, una circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e alcune deliberazioni di enti del servizio sanitario regionale, deducendo l'illegittimità degli atti presupposti e del provvedimento regionale finale. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, a seguito della riduzione dell'importo dovuto e del relativo pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7 d.l. 95/2025 subordina tale effetto alla comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, dei provvedimenti di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla legge. La Regione Toscana ha depositato una memoria il 22 gennaio 2026 dichiarando l'avvenuto pagamento e chiedendo la cessazione della materia del contendere. Ritenuto integrato il presupposto normativo, il Collegio ha definito il giudizio senza esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti regionali, ministeriali e presupposti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici può essere dichiarata solo dopo la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto versamento dell'importo ridotto.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi cui si applica la disciplina speciale sulla cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del collegamento da remoto utilizzato per la camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 richiede la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento che accerta l'avvenuto versamento dell'importo ridotto previsto dalla legge.
  • La sola dichiarazione della parte ricorrente o dell'amministrazione circa l'avvenuto pagamento non è sufficiente, di per sé, a determinare la cessazione della materia del contendere: è necessario l'adempimento formale consistente nella comunicazione al giudice del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento.
  • Una volta integrato il presupposto normativo dell'avvenuto pagamento dell'importo ridotto e della relativa comunicazione al giudice, il ricorso contro gli atti di ripiano deve essere definito per cessazione della materia del contendere, senza esame delle censure di merito, con compensazione delle spese ove prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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