Cassazione Penale, Sentenza n. 15441/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/11/2023 che aveva confermato la misura cautelare per associazione mafiosa ed estorsione (tentata) nonostante la Corte di cassazione avesse in precedenza annullato un provvedimento analogo per manifesta illogicità relativo all'esclusione del capo di incendio aggravato (capo 6). La difesa deduceva violazione di legge (art. 627 c.p.p.) e vizio di motivazione per persistenza di illogicità (art. 606 lett. b ed e c.p.p.), sostenendo che l'esclusione dell'episodio incendiario avesse distrutto il nesso tra le condotte e la struttura dell'accusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, investito nuovamente dopo l'annullamento, avesse pieni poteri di cognizione e potesse procedere a una autonoma rivalutazione del materiale indiziario; la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta congrua e priva di manifesta illogicità. Pertanto la conferma della gravità indiziaria in relazione alla tentata estorsione e alla partecipazione associativa è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento alla gestione dell'istituto di pena per annotazioni nella cartella personale.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma collegata alla legittimità del provvedimento del riesame; nel caso è invocato per contestare la correttezza dell'ordinanza impugnata.
Motivo di cassazione per 'violazione di legge': la difesa ha invocato questa lettera per sostenere che il provvedimento violi norme di diritto nella valutazione degli indizi.
Motivo di cassazione per 'manifesta illogicità della motivazione': la difesa ha contestato che la motivazione fosse contraddittoria o illogica dopo l'esclusione del capo incendiario.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Previsione sulla trasmissione e annotazione nella cartella personale del detenuto: la Corte ha disposto l'invio della copia del provvedimento all'istituto di pena per l'iscrizione.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio (tribunale del riesame) ha pieni poteri di valutazione e può ricostruire autonomamente i fatti quando la Cassazione non impone un mandato vincolante su specifici elementi di prova.
- La Corte di Cassazione nel sindacare la motivazione di un provvedimento cautelare verifica principalmente due requisiti: 1) che l'atto esponga ragioni giuridicamente significative; 2) che non presenti illogicità manifeste. Non entra nel merito sensibile della valutazione degli indizi se non quando emerga manifesta illogicità.
- L'eliminazione di un episodio precedentemente ritenuto centrale non impedisce automaticamente al giudice del riesame di confermare la gravità indiziaria se riesce a fondare autonomamente la misura su altri elementi probatori coesi.
- Per impugnare con successo davanti alla Cassazione un provvedimento cautelare occorre dimostrare la violazione di precisi canoni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; la semplice proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti è inadeguata.
- Quando si contesta un nesso teleologico tra condotte (es. antecedente incendiario e successiva estorsione), è necessario mostrare che la motivazione del giudice sia contraddittoria o non supportata da alcun elemento indiziario serio, non solo prospettare l'assenza di collegamenti alternativi.
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