Sentenza n. 1650/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 1227 del 26 giugno 2025, nella parte relativa alla condanna dell’ASL al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza passata in giudicato che aveva condannato l’ASL Salerno a pagare € 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in suo favore per dichiarato anticipo. Ha documentato il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’azienda sanitaria; l’ASL, non costituita, non ha svolto contestazioni.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: la documentazione depositata, incluso il certificato di passaggio in giudicato, comprova i presupposti dell’azione di ottemperanza e, in assenza di esecuzione o di contestazioni dell’ASL, permane il diritto del ricorrente a conseguire quanto riconosciuto dal titolo. Ordina all’ASL di dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Si riserva, in caso di ulteriore inottemperanza, di nominare un commissario ad acta. Condanna inoltre l’ASL a pagare al ricorrente € 700,00 per le spese e competenze del giudizio di ottemperanza, oltre accessori di legge; la motivazione precisa che la somma comprende le spese sostenute per instaurare il giudizio.
Norme richiamate
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata (vd. all. 3), l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a.
La documentazione del passaggio in giudicato e dell’inadempimento consente di ritenere sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi all’ASL di Salerno di dare esecuzione al titolo azionato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Accertato l’inadempimento del titolo giudiziale e rispettate le formalità procedurali, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguirlo entro il termine stabilito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e la mancata esecuzione della statuizione, comprovati documentalmente e non contestati dall’amministrazione intimata, fondano il diritto del ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e giustificano l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
- In caso di persistente inottemperanza all’ordine di esecuzione, il giudice può riservarsi la nomina di un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.
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