Cassazione Penale, Ordinanza n. 27618/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte interviene su un errore materiale relativo al ruolo dell'udienza del 13 aprile 2026, nel quale era stato indicato erroneamente anche il proposto sottoposto a misura di prevenzione come ricorrente. Il procedimento riguardava il ricorso del Procuratore generale avverso il decreto della Corte di appello di Potenza del 6 novembre 2025, che aveva confermato il diniego di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti del soggetto interessato. Nel dispositivo della precedente decisione era inoltre stata inserita, per errore, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, nonostante il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile. La Corte, rilevata la natura materiale dell'errore, dispone la correzione ex art. 130 c.p.p., eliminando il riferimento al soggetto non ricorrente e la statuizione sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13 aprile 2026, RG n. 4852/2026, eliminando ogni riferimento al soggetto indicato erroneamente come ricorrente, poiché non lo era, e cancellando la condanna del Procuratore generale al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende. La decisione non incide sul merito della misura di prevenzione, ma solo sulla rettifica formale degli atti.
Norme richiamate
È utilizzato come base per la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza e nel dispositivo, trattandosi di mera rettifica formale di dati erronei.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza o nel dispositivo di una decisione può essere corretto con la procedura di rettifica prevista dall'art. 130 c.p.p., quando l'inesattezza sia oggettivamente riconoscibile e non richieda una nuova valutazione del merito.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare sia l'indicazione delle parti processuali sia statuizioni conseguenziali erroneamente riportate, come la condanna alle spese o al pagamento in favore della Cassa delle ammende, purché risulti evidente la loro non corrispondenza alla volontà decisoria.
- Quando la pronuncia ha ad oggetto esclusivamente una correzione formale, la decisione non modifica il contenuto sostanziale della precedente statuizione sul merito del procedimento principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27493/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27510/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27523/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27533/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27538/2026 del 22/07/2026
- ordinanza_penale · 22 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27545/2026 del 22/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →