Cassazione Penale, Ordinanza n. 20296/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, il G.U.P. del Tribunale di Milano ha applicato all'imputato la pena concordata per i fatti contestati di rapina pluriaggravata in concorso, utilizzo abusivo di carta di pagamento in concorso e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere perché il fatto non sussiste, trattandosi a suo dire di una semplice aggressione non finalizzata alla rapina, e che la qualificazione giuridica del fatto sarebbe stata errata. La doglianza è stata impostata in termini di mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento e di errata qualificazione giuridica della condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel rito del patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità della sentenza alle sole ipotesi tassativamente previste e non consente di dedurre in cassazione la mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre osservato che l'erronea qualificazione giuridica del fatto è denunciabile solo quando vi sia un errore manifesto, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità; nel caso concreto, però, la censura era generica e sostanzialmente mirava a contestare l'insussistenza del fatto senza adeguata specificazione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate
nel patteggiamento le censure proponibili in cassazione sono ristrette ai casi previsti dalla norma; non è consentito usare il ricorso per contestare la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
la mancata applicazione della regola dell'immediato proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo i limiti previsti dalla disciplina speciale dell'impugnazione
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per cassazione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; resta quindi preclusa la deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. attraverso il ricorso ordinario.
- L'errore nella qualificazione giuridica del fatto è sindacabile in cassazione soltanto se manifesta, ossia quando la qualificazione appaia immediatamente e senza margini di opinabilità palesemente inconciliabile con il capo di imputazione.
- Censure generiche, che in sostanza mirano a contestare l'insussistenza del fatto senza un supporto argomentativo specifico e spendibile nel giudizio di legittimità, non superano il vaglio di ammissibilità nel rito del patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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