Sentenza n. 4431/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) del decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”; b) della comunicazione di avvio del procedimento della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale del 14 novembre 2022 avente ad oggetto “l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione, sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; c) della deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; d) della deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; e) della deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; f) della deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; g) della deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; h) della deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; i) della deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; j) della deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR; k) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); l) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati. Per il risarcimento del danno subito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e statali applicativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, inclusi gli elenchi regionali delle aziende soggette al ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, la comunicazione di avvio del procedimento, le deliberazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere toscane, nonché, ove occorrente, gli atti statali presupposti e connessi. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria. In pendenza del giudizio è entrata in vigore la disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto l'estinzione degli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e di non avere più interesse alla prosecuzione del contenzioso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, resa in udienza e depositata in atti, circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta. Il versamento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti applicativi del payback e sulla domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]
La disposizione sopravvenuta consente di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi; l'avvenuto versamento determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La norma costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Individua i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e il meccanismo applicativo del payback per i dispositivi medici.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente al privato di estinguere l'obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e il privato effettua tale versamento dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione sostanziale e preclude la prosecuzione delle azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi originari.
- In caso di improcedibilità determinata dall'applicazione della disciplina sopravvenuta e dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione dell'andamento del giudizio.
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