Cassazione Civile, Ordinanza n. 25482/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un atto di recupero con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’indebita fruizione di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, con riferimento a un intervento consistito nella nuova costruzione di una struttura commerciale adibita a punto vendita, realizzata a seguito della demolizione di un manufatto preesistente. L’Ufficio assumeva, da un lato, che nel calcolo dell’investimento agevolabile dovessero essere sottratti il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi e gli ammortamenti già dedotti; dall’altro, che non sussistesse un “nuovo investimento” agevolabile, perché la struttura non integrava una nuova struttura produttiva autonoma, essendo localizzata nel preesistente perimetro aziendale o comunque nello stesso comune ove operava un’altra unità della stessa impresa. La società resistente sosteneva invece di avere fruito del credito solo per la parte eccedente cessioni, dismissioni e ammortamenti, e che l’intervento avesse dato luogo a una nuova struttura autonoma con propria organizzazione e impianti. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo di violazione o falsa applicazione dell’art. 8 l. n. 388/2000, oltre a diverse eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso, anzitutto, le eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., rilevando che il ricorso indicava in modo sufficiente norma violata, fatti e argomentazioni, e trascriveva gli atti rilevanti. Ha inoltre ritenuto non nuova la deduzione sull’assenza di autonomia funzionale della struttura. Nel merito ha respinto entrambi i profili: quanto al primo, ha valorizzato l’accertamento di fatto della CTR secondo cui la società non aveva incluso nel valore dell’investimento il costo del terreno e il manufatto preesistente, qualificato come rudere, non era stato ammortizzato, sicché il credito era stato correttamente fruito per la parte eccedente cessioni, dismissioni e ammortamenti; quanto al secondo, ha affermato che il concetto di nuovo investimento va inteso in senso economico e che una nuova costruzione può integrare un investimento agevolabile anche se inserita in un’area in cui l’impresa già opera, purché costituisca una struttura autonoma, centro autonomo di imputazione di costi e di profitto. Poiché la CTR aveva accertato in fatto che si trattava di autonoma struttura con punto vendita al dettaglio e all’ingrosso, dotata di propria organizzazione e impianti, la censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. 23 dicembre 2000, n. 388
Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi; la nozione di novità va letta in chiave economica e non meramente materiale, potendo rilevare anche la radicale trasformazione di una struttura preesistente dismessa, se dotata di autonomia funzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità, perché il ricorso trascrive e indica gli atti rilevanti posti a base delle censure.
Massime di principio
- Il requisito del "nuovo investimento" ai fini dell’agevolazione fiscale va interpretato in senso economico-funzionale, non in termini puramente materiali: può esserci investimento nuovo anche quando si realizzi la trasformazione radicale di una struttura già esistente e dismessa.
- Ai fini dell’agevolazione, rileva l’autonomia della struttura produttiva quale autonomo centro di imputazione di costi e di profitto; non è निर्णante che essa si collochi nel medesimo perimetro aziendale o nello stesso comune di un’altra unità dell’impresa, se presenta una propria organizzazione e impianti.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può eludere gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito quando questi siano decisivi e non specificamente impugnati.
- L’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità o per carenza del requisito di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. è infondata se il ricorso indica la norma asseritamente violata, espone i fatti rilevanti e trascrive gli atti su cui si fonda la censura.
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