Cassazione Penale, Sentenza n. 38886/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha presentato un\'istanza di conflitto di competenza per ottenere la sostituzione della pena detentiva, inflitta con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) del 17/9/2020, con lavori di pubblica utilità ai sensi del Capo III della legge n. 689/1981 e del d.lgs. n. 150/2022. L\'istanza era stata dichiarata inammissibile sia dal giudice che aveva emesso la pronuncia in funzione di giudice dell\'esecuzione sia dal Tribunale di Sorveglianza, con richiamo alla disciplina introdotta dall\'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto di competenza e manifestamente infondata l\'istanza, confermando il decreto di inammissibilità. Ha ritenuto che l\'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 si applica solo ai procedimenti non passati in giudicato e/o ai procedimenti pendenti in determinate fasi (anche pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore), mentre la condanna di Bossi era irrevocabile dal 19/4/2021; pertanto non sussisteva materia tutelabile dal conflitto. Ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Milano.
Norme richiamate
Norme sul procedimento per conflitto di competenza: la Corte valuta l\'ammissibilità dell\'istanza e l\'esistenza di un conflitto tra organi giudiziari; nel caso non è stata ritenuta applicabile perché la questione sottoposta era manifestamente infondata.
"Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza."
La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: essa si applica solo ai procedimenti non ancora irrevocabili (ovvero pendenti in primo grado, in grado di appello o in Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto). Non copre i casi di sentenze già irrevocabili come quella del ricorrente.
Capo III legge 24/11/1981 n. 689
Disciplina delle pene sostitutive (es. lavori di pubblica utilità). La Corte ha rilevato che l\'applicazione di queste norme, se più favorevoli, è condizionata ai casi previsti dall\'art. 95 d.lgs. 150/2022 e quindi non poteva essere invocata per una sentenza ormai irrevocabile.
Norma di riferimento per la presentazione dell\'istanza al giudice dell\'esecuzione. È richiamata dall\'art. 95 del d.lgs. 150/2022 come percorso procedurale per chiedere l\'applicazione delle pene sostitutive, quando ammissibile.
Norma sul patteggiamento: la condanna di Bossi era stata pronunciata con patteggiamento ed era divenuta irrevocabile; ciò ha inciso sull\'inapplicabilità delle disposizioni favorevoli richiamate.
Massime di principio
- L\'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 estende l\'applicazione di pene sostitutive solo ai procedimenti non ancora irrevocabili o pendenti nelle specifiche fasi previste: non è uno strumento per rivedere automaticamente sentenze già passate in giudicato.
- Un\'istanza di conflitto di competenza non è lo strumento corretto per contestare l\'inapplicabilità di una norma sostanziale o procedurale quando la questione è manifestamente fondata sulla irrevocabilità della sentenza: in tali casi l\'istanza può essere dichiarata manifesta-mente infondata e inammissibile.
- Per chiedere la sostituzione di una pena detentiva con pene sostitutive introdotte da normativa successiva è fondamentale verificare la data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della norma favorevole e le precise condizioni soggettive e procedurali previste dalla norma.
- Il giudice dell\'esecuzione e il Tribunale di sorveglianza hanno competenze distinte: eventuali conflitti fra di essi richiedono che sussista una vera situazione di conflitto di giurisdizione; se la questione è puramente preliminare o manifestamente infondata, la procedura di conflitto non troverà accoglimento.
- In presenza di sentenze da patteggiamento già irrevocabili è difficile ottenere benefici retroattivi basati su norme che prevedono estensioni solo per procedimenti non ancora definiti.
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