Cassazione Penale, Sentenza n. 33226/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione e la erronea applicazione dell'art. 599-bis, comma 3, c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva rigettato la proposta di concordato per "illegalità della pena" senza disporre la citazione a comparire per il dibattimento. Ciò avrebbe impedito all'imputato di riproporre un nuovo accordo o di emendare la determinazione del trattamento sanzionatorio, ledendo le prerogative difensive e la possibilità di proporre un nuovo concordato in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha ricordato la sequenza procedurale prevista dagli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p.: se la proposta di concordato è formulata prima della fissazione dell'udienza e il giudice la ritiene non accoglibile, deve ordinare la citazione a comparire per il dibattimento, perché la richiesta perde effetto ma può essere riproposta in dibattimento; se invece il giudice rigetta il concordato e pronuncia sentenza immediatamente senza disporre la prosecuzione del dibattimento, la sentenza è nulla (artt. 178, lett. b) e c) e 180 c.p.p.) in quanto viene preclusa la discussione e la possibilità di riproporre l'accordo. Ne consegue che la Corte territoriale, decidendo con un contraddittorio solo cartolare e senza disporre il rinvio, ha violato l'art. 599-bis, comma 3, c.p.p. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Roma per quanto di competenza.
Norme richiamate
Se la proposta di concordato è formulata prima della fissazione dell'udienza e il giudice la ritiene non accoglibile, deve ordinare la citazione a comparire per il dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma possono essere riproposte in dibattimento.
Se le parti chiedono congiuntamente l'accoglimento dei motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis e il giudice ritiene la richiesta accoglibile provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento, consentendo la riproposizione dell'accordo.
artt. 178 e 180 cod. proc. pen.
art. 178, lett. b) e c) e art. 180
La sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo senza disporre la prosecuzione del dibattimento è affetta da nullità, in quanto impedisce il contraddittorio e la possibilità per le parti di formulare conclusioni nel merito.
Massime di principio
- Se il giudice ritiene non accoglibile una proposta di concordato formulata prima della fissazione dell'udienza, deve ordinare la citazione a comparire per il dibattimento; in mancanza la sentenza è nulla.
- La parte ha sempre la facoltà di riproporre un nuovo accordo in dibattimento dopo il rigetto di una proposta precedente; il giudice deve garantire questa possibilità disponendo la prosecuzione del dibattimento.
- La pronuncia immediata dopo il rigetto di un concordato senza rinvio lesiona il diritto di difesa e può essere censurata in Cassazione con annullamento.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe chiedere espressamente il rinvio o la citazione a comparire per salvaguardare la possibilità di riproporre l'accordo e tutelare le prerogative difensive.
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