Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21938/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva ritenuto illegittimo il classamento di un immobile destinato all'attività di una fondazione ONLUS, attribuendogli la categoria catastale D/4 con rendita di euro 131.000 anziché la categoria B/2 con rendita di euro 44.763 proposta dalla contribuente con DOCFA. In primo grado l'avviso era stato annullato per difetto di motivazione; in appello la CTR aveva confermato il dispositivo dell'annullamento, ma per una diversa ragione: secondo il giudice di merito la categoria B/2 sarebbe stata corretta perché una ONLUS, per sua natura, non perseguirebbe fini di lucro. Nel ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che la qualificazione catastale deve dipendere dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e dalla sua destinazione ordinaria, non dalla natura soggettiva del proprietario o dell'ente utilizzatore, né dalla funzione sociale svolta; ha inoltre evidenziato che la categoria D/4 e la categoria B/2 si distinguono proprio in base alla presenza o assenza di fine di lucro, da valutarsi in termini oggettivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il classamento catastale è un atto che inerisce al bene in prospettiva reale, fondato sulle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile e sulla sua destinazione funzionale e produttiva, da verificarsi in base alle potenzialità di utilizzo e non al concreto uso, salvo che questo costituisca mero elemento rafforzativo. Ha ribadito che, per le categorie in cui il fine di lucro è espressamente previsto come criterio di classificazione, tale elemento va valutato oggettivamente sulla base delle caratteristiche strutturali del bene. La CTR, invece, ha trascurato le caratteristiche strutturali dell'immobile e ha dato rilievo decisivo alla natura di ONLUS della contribuente, escludendo in modo apodittico il fine di lucro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio indicato e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 11 agosto 1939, n. 1249

    norma richiamata dalla ricorrente tra quelle violate in materia di classamento catastale.

  • artt. 4, 6 e 8 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    norme richiamate dalla ricorrente a fondamento della disciplina del classamento e della distinzione tra categorie catastali.

  • art. 8 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142

    norma che, nel sistema richiamato dalla Corte, distingue le categorie catastali e consente di collocare gli immobili in categorie speciali in base alla destinazione e al fine di lucro.

  • artt. 61 e 62 d.P.R. n. 1142 del 1949

    "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"; "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"

    il classamento va effettuato con riferimento alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell'immobile, non al solo uso concreto o alla qualità soggettiva del proprietario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dall'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Il classamento catastale è un accertamento di natura reale, che deve essere compiuto con riferimento alle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell'immobile e alla sua destinazione funzionale ordinaria.
  • Ai fini della rendita catastale non rilevano, di regola, la natura pubblica o privata del proprietario, né le funzioni sociali svolte dall'ente utilizzatore, se non come elementi eventualmente confermativi di un accertamento fondato sulle caratteristiche del bene.
  • Quando la normativa catastale assume il fine di lucro come criterio distintivo tra categorie, tale elemento deve essere apprezzato in modo oggettivo, sulla base delle caratteristiche strutturali e della destinazione dell'immobile, non sulla sola base della qualifica soggettiva dell'intestatario.
  • La motivazione del giudice di merito è censurabile se attribuisce rilievo decisivo alla qualifica dell'ente proprietario o utilizzatore e omette di verificare la conformità della categoria catastale alle caratteristiche effettive dell'unità immobiliare.

Come è indicizzato

MaterieClassamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.