Ordinanza n. 15422/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del decreto del Ministero della Salute 5 giugno 2023, Modifica del decreto 22 settembre 2022, recante “Definizione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2023; - della Determina AIFA DG n. 449-2023 del 14.11.2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) in data 15 novembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare della “proposta presentata da AIFA con nota prot. 3762 del 28 febbraio 2023” e della “proposta presentata da AIFA con nota prot. 102619 dell'8 settembre 2022”, citate nel DM 5 giugno 2023, dai contenuti non resi noti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Salute del 5 giugno 2023 sul tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti e Determina AIFA DG n. 449-2023 del 14 novembre 2023, oltre agli atti presupposti
Esito
La controversia
La Regione Toscana ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale del 5 giugno 2023, della Determina AIFA DG n. 449-2023 e degli atti presupposti, comprese due proposte AIFA non rese note alla ricorrente. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR rileva che nel giudizio è in discussione l'applicazione della normativa sul payback farmaceutico, la cui legittimità costituzionale è stata rimessa alla Corte costituzionale in un diverso giudizio con ordinanza n. 12114/2026.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, senza decidere il merito del ricorso, perché la questione di legittimità costituzionale della normativa sul payback farmaceutico, sollevata in un diverso procedimento, è determinante anche per la decisione della controversia. La sospensione impropria dura fino alla definizione del giudizio davanti alla Corte costituzionale. Per la prosecuzione, la Regione dovrà presentare istanza di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale; il dispositivo indica il termine di legge di 90 giorni per la riassunzione, decorrente dalla medesima pubblicazione. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.
Norme richiamate
Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79, 80 c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del giudizio, con termine di legge pari a 90 giorni per la sua riassunzione, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale
La disposizione costituisce, con l'art. 80 c.p.a. e l'art. 295 c.p.c., fondamento della sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.
per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede l'istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79, 80 c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del giudizio, con termine di legge pari a 90 giorni per la sua riassunzione, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale
La norma è richiamata quale ulteriore fondamento della sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione pregiudiziale di costituzionalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo può disporsi la sospensione impropria del giudizio quando, in una diversa causa, è pendente davanti alla Corte costituzionale una questione di legittimità relativa a una norma applicabile e la cui soluzione è determinante anche per la controversia sospesa.
- Dopo la decisione della Corte costituzionale, la prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 2698/2026 - Palermo, Sezione 4
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 15452/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 15460/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 671/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 94/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Ordinanza · 30 set 2026Ordinanza n. 15458/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →