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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 2619 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008 con cui l'Ufficio, sulla base di una verifica della G.d.F. connessa ad indagini su G.G., riteneva che fossero state annotate fatture per operazioni inesistenti emesse da FIBERT GMBH, chiedendo maggiori imposte IRES e IRAP, interessi e sanzioni. Dopo l'annullamento degli avvisi in primo grado dalla CTP, la CTR accoglieva l'appello dell'Erario. La società propose ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n.4 denunciando che la CTR non aveva valutato documentazione prodotta che, se esaminata, avrebbe comportato decisione favorevole alla contribuente. In Cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 395 c.p.c., n.4 sostenendo che la CTR avrebbe commesso errore di fatto suscettibile di revocazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato: il vizio lamentato deriva dal mancato esame in decisione di documentazione che era effettivamente agli atti. La Corte ricorda che l'errore di omesso esame o la falsa percezione di un fatto decisivo è rimediabile con la revocazione solo se sussiste una svista materiale o una falsa percezione della realtà (art. 395 c.p.c., n.4) e non quando si tratti di ordinaria valutazione delle prove. Inoltre la Corte osserva che, nell'ambito del caso, la CTR ha indicato l'assenza di prova con la formula "non vi è nessuna prova", il che fa ritenere che il giudice di merito abbia percepito l'esistenza dei documenti ma non ne abbia valorizzato il contenuto; tale censura assume natura valutativa (impugnabile in cassazione) e non revocatoria. Pertanto il ricorso per revocazione è inammissibile nella forma dedotta e la Cassazione rigetta il gravame, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    La norma disciplina la revocazione per errore di fatto (svista o falsa percezione della realtà) riguardante fatti decisivi risultanti dagli atti; la Corte precisa che la revocazione è ammessa solo per errori manifesti e non per normali valutazioni delle prove.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma citata in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente; non è centrale al decisum, ma indicativa degli atti processuali prodotti in Cassazione.

  • IRES/IRAP (disposizioni fiscali di riferimento)

    Norme tributarie richiamate nell'azione dell'Ufficio per il recupero delle imposte a seguito di fatture ritenute inesistenti; la decisione di merito ha avuto ad oggetto la valutazione della documentazione probatoria relativa alle operazioni contestate.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Sent. n. 26890 del 22/10/2019

    Precedente interpretativo richiamato sul contenuto dell'art. 395 c.p.c., secondo il quale l'errore di fatto revocatorio è la falsa percezione della realtà o svista materiale che porti a travisare un fatto decisivo non controverso.

Massime di principio

  • Distinguere errore di fatto (revocazione ex art. 395 c.p.c., n.4) da valutazione errata delle prove (impugnabile in cassazione): la revocazione è ammessa solo per svista o falsa percezione evidente di fatti documentali non controversi.
  • Se il giudice ritiene che un documento non sia stato prodotto in giudizio, la parte deve perseguire la revocazione dimostrando l'errore di percezione (evidenza della produzione) nei termini e condizioni di legge.
  • Se il giudice percepisce l'esistenza di documenti ma non ne valuta il contenuto, la censura assume natura valutativa e va proposta in cassazione come vizio di motivazione o di valutazione probatoria, non come revocazione.
  • Quando si contesta l'omesso esame di documenti, occorre chiarire se si tratta di omissione di esame (possibile motivo di cassazione) oppure di errore sul fatto della produzione (eventuale motivo di revocazione); la strategia processuale deve essere scelta di conseguenza.
  • In giudizi tributari basati su accertamenti per operazioni inesistenti, è fondamentale documentare in modo inequivocabile la produzione dei documenti in ogni grado e richiedere esplicita disamina in motivazione per evitare che la questione sia ricondotta a mera valutazione probatoria.

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