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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28822/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a uno degli imputati ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in esito a concordato in appello accolto dalle parti. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso due imputati. Il primo ricorso lamentava mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, in relazione ai reati contestati; il secondo ricorso articolava quattro motivi ritenuti dalla Corte tutti versati in fatto e diretti a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda. La Corte di cassazione ha ritenuto, per il primo ricorso, che l'accordo in appello precluda doglianze relative ai motivi rinunciati e alla quantificazione della pena concordata; per il secondo, che i motivi mirassero solo a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il primo imputato, che il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a dedurre in cassazione le questioni alle quali la parte abbia espressamente rinunciato, nonché quelle inerenti alla pena concordata, salvo i casi di pena illegale, difetto di volontà, mancanza di consenso del pubblico ministero o contenuto difforme della sentenza. Le doglianze erano inoltre generiche e fuori dai limiti consentiti. Quanto al secondo ricorso, ha osservato che i motivi erano meramente fattuali e tendevano a ottenere una diversa lettura delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta una preclusione ampia rispetto a successive doglianze di legittimità su questioni rinunciate o sulla pena concordata, salvo eccezioni specifiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorra assenza di colpa.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero

    "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello"

    L'accordo sulla pena in appello preclude il ricorso per cassazione anche su questioni rilevabili d'ufficio, analogamente a una rinuncia all'impugnazione, salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura del materiale probatorio o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti determina una preclusione processuale ampia: in cassazione non possono essere dedotte doglianze relative ai motivi ai quali si è rinunciato né contestazioni sulla pena concordata, salvo i casi di pena illegale, vizi della volontà, mancanza del consenso del pubblico ministero o difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, poiché tale apprezzamento spetta esclusivamente al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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