Cassazione Penale, Sentenza n. 9376/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di detenzione e ricettazione di un'arma da guerra. L'unico motivo di impugnazione lamentava violazione degli artt. 272 e 274 c.p.p., violazione dell'art. 27 Cost. e vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: il difensore del ricorrente ha formalmente dichiarato la rinuncia al ricorso il 20/12/2024 in ragione dell'intervenuta condanna dell'imputato con pena condizionatamente sospesa, che ha fatto venire meno l'interesse a contestare il provvedimento cautelare. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ha esaminato il merito per effetto della rinuncia, quindi non è stata data una statuizione di merito sull'eventuale violazione.
Altro articolo richiamato nella doglianza; analogamente all'art. 272, non è stata compiuta un'analisi sostanziale del suo contenuto per via dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
art. 27 Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa lesione di principi costituzionali; la Corte non si è pronunciata sul punto a causa della rinuncia che ha sottratto efficacia al motivo.
Interpretato nella sentenza nel senso che l'applicazione della sanzione pecuniaria (somma a favore della cassa delle ammende) consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso indipendentemente dalla causa che l'ha determinata (es. rinuncia per sopravvenuta perdita di interesse).
Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 12603 del 24/11/2015 - Celso; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 - Arena)
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01
La giurisprudenza stabilisce che la rinuncia validamente formalizzata dal difensore comporta inammissibilità del ricorso e che l'art. 616 c.p.p. impone la sanzione pecuniaria indipendentemente dalle motivazioni della inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione formalmente validata dal difensore comporta l'inammissibilità del ricorso se con essa viene meno l'interesse a ottenere la pronuncia; il giudice non entra nel merito della questione sostanziale.
- La perdita di interesse sopravvenuta (per es. per condanna con pena sospesa) è causa idonea a giustificare la rinuncia e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta conseguenze economiche: spese processuali e applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., senza distinzione tra le diverse cause dell'inammissibilità.
- Per essere efficace la rinuncia deve essere formalmente valida (atto sottoscritto dal difensore/procuratore speciale nei termini e modi richiesti).
- Se si intende comunque ottenere una pronuncia sul merito di vizi procedurali o costituzionali, non conviene rinunciare all'impugnazione a meno che non si sia disposti ad accettare le conseguenze economiche e la perdita della pronuncia di merito.
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