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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36361/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di confisca, contestando la legittima provenienza dei beni immobili posti sotto sequestro e il giudizio di pericolosità rilevato all'epoca degli acquisti. La difesa ha prodotto documenti e testimonianze riferiti a una successione ereditaria, all'attività commerciale di commercio di autoveicoli, a vincite alle corse dei cavalli (circa 23 milioni di lire negli anni '90) e all'attività di mediatore di auto, sostenendo che tali fonti giustificavano gli acquisti. Ha inoltre censurato il fatto che alcune condanne fossero successive ad alcuni acquisti e che non fosse provato che i reati avessero prodotto redditi illeciti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano, in sostanza, critiche di merito o di adeguatezza della motivazione e non deduzioni di violazione di legge o di motivazione inesistente/meramente apparente, che sono le sole ragioni ammissibili in materia di prevenzione. Il rigetto si fonda sul principio che nel giudizio di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva esaminato le condanne pregresse e le fonti reddituali addotte dalla difesa, ritenendo quelle produzioni insufficienti o generiche e che le condanne per reati contro il patrimonio e di spaccio giustificassero il giudizio di pericolosità e la confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, lettera B (criterio di pericolosità)

    Il tribunale e la corte d'appello hanno ritenuto che, rispetto all'epoca degli acquisti, le condanne per delitti contro il patrimonio e per stupefacenti integrassero il profilo di pericolosità previsto dalla norma, giustificando misure di prevenzione e la confisca per sproporzione tra redditi documentati e valore degli acquisti

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    La Corte ricorda che, alla luce del d.lgs. 159/2011, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente, limitando il sindacato di merito in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base di tale articolo la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per decidere che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la somma a favore della Cassa delle ammende

  • Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020 (Mulé)

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce il limitato ambito del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione, richiamata per sostenere l'inammissibilità del ricorso per motivi di merito

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente: censure di merito sull'adeguatezza delle valutazioni fatti/probatorie sono, di norma, inammissibili
  • Per far valere profili nuovi in sede di appello e poi in Cassazione, è necessario devolvere esplicitamente al giudice di secondo grado i punti contestati; se non contestati in appello, non possono essere riesaminati in Cassazione
  • La prova della liceità della provvista deve essere documentata in modo concreto e probatorio: elementi generici o non documentati (dichiarazioni non supportate da documenti) difficilmente contrastano il giudizio di sproporzione
  • La valutazione della pericolosità si svolge sul complesso delle condanne e delle circostanze: anche precedenti per reati patrimoniali possono giustificare il convincimento sulla pericolosità, indipendentemente dal fatto che alcune condanne siano successive ad alcuni acquisti, se emergono precedenti utili
  • La sproporzione tra redditi dichiarati/documentati e valore degli acquisti costituisce un indizio rilevante per la confisca quando le spiegazioni alternative non sono provate adeguatamente
  • Se l'impugnazione verte sul merito (nuova valutazione delle prove o diversa ricostruzione fattuale) la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile: è quindi strategico fondare il ricorso su vizi di legge o di motivazione per ottenere l'esame di legittimità

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