Cassazione Penale, Ordinanza n. 37294/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena. Ha applicato il regime di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha fatto seguire le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso deduceva un vizio di motivazione della sentenza con riguardo alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., cioè si lamentava che il giudice non avesse adeguatamente escluso la ricorrenza di cause evidenti di proscioglimento prima di accedere alla decisione applicativa della pena. La Corte ha però ritenuto che una censura di questo tipo non rientri tra i limitati motivi di ricorribilità consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per la sentenza di patteggiamento, poiché non riguarda una difformità tra richiesta e decisione, non attiene alla validità della volontà dell'imputato e non denuncia una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
La deduzione del mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo deducibile in cassazione avverso la sentenza applicativa della pena nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnabilità della sentenza applicativa della pena è limitata alle sole violazioni di legge tassativamente previste; non è ammesso il ricorso per vizi di motivazione sulla verifica delle cause di proscioglimento.
L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Sez. U, n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Richiamata come riferimento sui criteri di individuazione della pena illegale, ma nel caso concreto la censura non integra una pena illegale nei termini indicati dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Avverso la sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei ristretti casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando non si alleghi una specifica violazione di legge rientrante nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La nozione di pena illegale rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento va intesa nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità; se la censura non investe tale profilo, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso contro la sentenza applicativa della pena è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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