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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15447/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. con due censure principali: 1) omissione da parte della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione della declaratoria di prescrizione del reato (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA relativo all'anno 2016, fatto commesso il 27/12/2017), deducendo che la prescrizione si sarebbe estinta prima del giudizio di legittimità e contestando l'applicazione o la persistente operatività della cosiddetta 'Riforma Orlando' (sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. novellato dalla legge 23/6/2017 n.103) dopo la successiva disciplina introdotta dalla legge n.134/2021; 2) omissione nell'estendere, in via condizionale, la sospensione della pena anche alla pena accessoria ai sensi dell'art. 166 c.p.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione essenziale: il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori percettivi (lettura/determinatezza delle risultanze) della Corte di cassazione e non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica (mancanza di puntuale ricostruzione del calcolo prescrizionale e della sequela procedimentale) e manifestamente infondata: la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (art.159 c.p.) si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 (quindi anche al fatto del 27/12/2017) e pertanto la sospensione era correttamente computata; la successiva legge n.134/2021 e la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Polichetti) non hanno escluso l'operatività retroattiva di quel meccanismo per il periodo indicato. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la sospensione condizionale della pena si estende ex lege anche alle pene accessorie (art.166 c.p.), di modo che la censura risultava manifestamente infondata o già inficiata da motivazioni trattate nei motivi di merito ordinari. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per presunto errore di fatto in sentenze di legittimità; la Corte ricorda che è ammesso solo per errori percettivi chiaramente individuabili e non per doglianze di merito o interpretazioni giuridiche

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Raggruppa il delitto contestato (omesso versamento di IVA); usato per identificare il termine prescrizionale applicabile alla fattispecie

  • art. 159 cod. pen. (come novellato dalla legge 23/6/2017 n.103)

    Prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo stabilito dalla Riforma 'Orlando'; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione ai reati commessi tra 3/8/2017 e 31/12/2019

  • legge 23 giugno 2017 n.103 (cd. Riforma Orlando)

    Ha introdotto la sospensione del decorso della prescrizione (art.159 c.p.) per un periodo definito; la Corte ha ritenuto la disciplina operativa per i fatti nell'intervallo indicato

  • legge n.134/2021

    Ha modificato la disciplina della prescrizione per i reati commessi dall'1/1/2020; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la legge da applicare si valuta ratione temporis e che la disciplina più favorevole va considerata nel confronto

  • art. 166 cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie; utilizzato dalla Corte per dichiarare infondata la censura relativa al mancato riconoscimento della sospensione sulle pene accessorie

  • art. 175 cod. pen.

    Regola la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; era oggetto di un motivo dei precedenti gradi, ma la questione è risultata già trattata o comunque correlata alla sospensione condizionale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale utilizzato dalla difesa per la proposizione del ricorso straordinario; attiene agli aspetti procedurali di presentazione della impugnazione

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sulle censure di motivazione nei ricorsi ordinari: richiamata nella decisione in relazione a precedenti motivi che lamentavano mancanza o contraddittorietà della motivazione

  • Giurisprudenza citata: Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti) e Sez. 4 n. 35026 dell'11/09/2025 (Gerri)

    Decisioni delle Sezioni Unite richiamate per chiarire i criteri di applicazione temporale della sospensione della prescrizione e il perimetro operazionale del ricorso ex art. 625-bis (distinzione tra errore percettivo e errore di giudizio)

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi chiari e specifici della Corte di cassazione; non sostituisce un riesame di merito.
  • Quando si deduce la prescrizione in sede straordinaria occorre fornire una ricostruzione puntuale della sequela procedimentale e del computo temporale (periodi di sospensione/ interruzione), altrimenti la censura è aspecifica e inammissibile.
  • Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 la sospensione della prescrizione prevista dalla legge 23/6/2017 n.103 (art.159 c.p.) è stata ritenuta applicabile; per fatti successivi si applica la disciplina introdotta dalla legge n.134/2021. È fondamentale valutare la lex temporis e la regola della legge più favorevole.
  • La sospensione condizionale della pena si estende per legge anche alle pene accessorie (art.166 c.p.); una domanda di estensione deve dimostrare elementi concreti e non può limitarsi a rilievi generici.
  • In caso di inammissibilità del ricorso straordinario il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende se non risulta che la presentazione sia avvenuta senza colpa: pertanto valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima della proposizione del rimedio.
  • Per impugnare presunte errori nella quantificazione o nel calcolo della prescrizione, meglio documentare e allegare il calcolo dettagliato dei termini, includendo i periodi di sospensione/ interruzione e i riferimenti giurisprudenziali pertinenti (es. Sez. U. Polichetti).

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