Cassazione Penale, Ordinanza n. 02688/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Pavia, recependo l'accordo tra le parti, aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a delitti di furto. Nel ricorso ha dedotto l'assenza di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale. La Corte ha però rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi consentiti nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata motivazione sulla responsabilità, sia estraneo ai motivi tassativamente deducibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre precisato che la trattazione del ricorso "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e la procedura ex art. 611 c.p.p. non determinano invalidità, poiché offrono maggiori garanzie all'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono tassativi; la doglianza sulla mancanza di motivazione della responsabilità è estranea a tale novero.
la Corte afferma che la decisione del ricorso può avvenire senza formalità nelle ipotesi previste.
la procedura camerale seguita non determina invalidità, anzi offre maggiori garanzie all'imputato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente consentiti dalla legge; non è quindi proponibile la censura che investa l'assenza di motivazione sulla responsabilità penale.
- La trattazione del ricorso secondo le forme camerali previste dagli artt. 610, comma 5-bis, e 611 c.p.p. non comporta di per sé alcuna invalidità quando sia espressamente ammessa dal rito, dovendosi anzi considerare compatibile con maggiori garanzie per l'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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