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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25074/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/12/2022, fondato su un unico motivo: violazione di legge per omessa applicazione della sospensione condizionale della pena (la pena risultata definitiva è stata determinata in un anno e quattro mesi di reclusione). Il ricorrente deduce che il giudice di primo grado aveva concesso la sospensione condizionale, che non era stata impugnata dalla parte pubblica, e invoca il divieto di reformatio in peius alla luce delle precedenti sentenze di annullamento e rinnovazione del giudizio d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse definito l'appello rispetto alla sentenza del GIP che aveva concesso la sospensione condizionale: la Corte territoriale ha riqualificato una fattispecie (con riconoscimento della prescrizione per quella parte), assolto dall'altra imputazione oggetto di precedente annullamento, rideterminato la pena a un anno e quattro mesi e rideterminato le pene accessorie fallimentari; la sospensione condizionale, non oggetto di impugnazione, è stata considerata pacificamente confermata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 219, secondo comma, n. 1) legge fallimentare

    Nel caso è richiamata come riferimento alle circostanze equivalenti: al ricorrente sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante prevista da tale norma (riferimento alla valutazione delle circostanze nel giudizio di colpevolezza e nella determinazione della pena).

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Norma processuale richiamata per la gestione del procedimento senza intervento delle parti (trattazione del ricorso nelle forme semplificate previste dalla legge).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

  • divieto di reformatio in peius (principio di diritto processuale penale)

    Principio invocato dal ricorrente: l'iter giurisdizionale non può peggiorare la posizione del soggetto che impugna quando la controparte non ha proposto appello o impugnazione limitata su aspetti concreti. La Corte ha ritenuto che tale divieto non fosse violato perché la sospensione condizionale non era stata toccata dall'appello e risultava confermata.

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale della pena è stata concessa dal giudice di primo grado e la sua applicazione non è stata impugnata dalla parte pubblica, l'appello non può essere utilizzato per peggiorare la posizione del condannato rispetto a quell'aspetto (divieto di reformatio in peius), salvo che il provvedimento venga espressamente riformato e sostenuto da motivazione congrua.
  • Quando la Corte d'appello riqualifica fatti o tiene conto di prescrizioni su alcune imputazioni, può rideterminare la pena complessiva e le pene accessorie; tuttavia gli istituti già confermati e non impugnati (es. sospensione condizionale) restano pacificamente efficaci e la cassazione non ammette ricorsi che si limitino a contestare un'annessa omissione formale se il risultato pratico non è peggiorativo.
  • Un ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza se la questione dedotta non è sorretta da un chiaro vizio di legge o di diritto; in tal caso il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In casi di precedente annullamento e nuovo giudizio d'appello, è importante documentare con precisione quali profili siano stati rinnovati e quali invece restino irrevocabili (es. affermazioni di responsabilità irrevocabili o prescrizioni maturate), perché ciò influisce sulla possibilità di ottenere modifiche in sede di legittimità.
  • Strategia pratica: chi impugna deve chiarire quali disposizioni e quali esiti processuali intende mantenere o modificare; se si invoca il mantenimento di un beneficio (sospensione, indulto, attenuanti equivalenti) verificare che non siano intervenute impugnazioni o decisioni che ne abbiano inciso la natura prima di proporre ricorso in Cassazione.

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