Cassazione Penale, Sentenza n. 14385/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Gela che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415‑bis c.p.p.) e degli atti successivi, disponendo la restituzione del fascicolo al pubblico ministero, perché l'avviso era stato notificato telematicamente al difensore anziché nel domicilio eletto dall'imputato in via Meucci n.2 a Gela. Il Pubblico Ministero ha censurato la decisione ritenendo legittima la notifica al difensore, anche in qualità di domiciliatario ex lege, in base al combinato disposto degli artt. 157 e 157‑bis c.p.p. e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/2022 agli artt. 349 e 161 c.p.p.; inoltre rilevava che nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio l'indagato era stato avvertito che le successive notificazioni (salvo alcune eccezioni) sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile l'interpretazione del ricorrente secondo cui, alla luce del D.Lgs. 152/2022, le notifiche degli atti delle indagini precedenti a quelli introduttivi del giudizio (compreso l'avviso ex art. 415‑bis) possono essere effettuate mediante consegna al difensore se l'indagato, al momento dell'identificazione, è stato avvertito in tal senso. Tuttavia la Corte ha concluso che l'ordinanza del Tribunale di Gela, pur eventualmente illegittima perché fondata su un'errata declaratoria di nullità, non è qualificabile come "abnorme" nei termini che consentono il ricorso per cassazione: dunque il rimedio proposto dal Procuratore non era percorribile e il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
Regola l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la questione è se la notifica di tale avviso debba essere eseguita a mani dell'indagato o possa essere consegnata al difensore quando sia stata effettuata l'elezione di domicilio e la relativa informativa.
art. 161 c.p.p. (v. novellato)
le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio
La versione novellata dell'art. 161 stabilisce che, una volta data l'informazione al momento dell'identificazione/elezione di domicilio, molte notifiche successive possono essere operate al difensore; perciò l'avviso di chiusura indagini non rientra tra le notifiche che devono essere obbligatoriamente fatte a mani dell'imputato.
artt. 349 e 161 c.p.p. (D.Lgs. 152/2022)
La riforma ha previsto che la polizia giudiziaria proceda all'identificazione dell'indagato e all'elezione di domicilio avvertendolo che le notificazioni ulteriori, salvo specifiche eccezioni, saranno consegnate al difensore; ciò agevola le notificazioni all'imputato non detenuto e legittima la notifica telematica al difensore quando ricorre l'avviso.
Prevedono modalità e casi in cui il difensore può essere considerato domiciliatario per la ricezione delle notificazioni; il ricorso ha richiamato il combinato disposto di tali norme per sostenere la legittimità della notifica al difensore.
Massime di principio
- Dopo il D.Lgs. 152/2022, se al momento dell'identificazione l'indagato è stato avvertito dell'elezione di domicilio e dell'effetto che le notifiche successive saranno consegnate al difensore, la notifica dell'avviso ex art. 415‑bis può essere regolarmente effettuata al difensore, anche telematicamente.
- La declaratoria di nullità operata dal giudice per una notificazione ritenuta irregolare può essere illegittima ma non necessariamente "abnorme"; l'abnormità, che rende ammissibile il ricorso per cassazione, è un concetto limitato e riguarda provvedimenti totalmente avulsi dal sistema o che determinano una stasi irrimediabile del procedimento.
- In presenza di ordinanza che dispone la restituzione degli atti per vizi di notifica, il pubblico ministero resta comunque tenuto a osservare il provvedimento e potrà, se del caso, rinnovare la notificazione conformemente alla normativa (es. ripetere la consegna al difensore quando giustificata).
- Per minimizzare contestazioni, gli atti di polizia giudiziaria dovrebbero documentare chiaramente l'identificazione, l'elezione di domicilio e l'avvertimento all'indagato circa le modalità di notificazione successive; ciò rafforza la legittimità delle notifiche al difensore.
- Il rimedio straordinario per cassazione contro provvedimenti 'non abnormi' è limitato: in situazioni analoghe conviene utilizzare i rimedi ordinari (impugnazioni previste nelle fasi successive) e curare la corretta ripetizione delle notifiche.
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