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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5140 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava l’avviso di accertamento Irpef per il 1994, con cui era stato recuperato a tassazione un maggior reddito di Lire 52.023.000. L’accertamento derivava da dichiarazioni rese da G.V. davanti al Tribunale di Lecco in un procedimento sulla revisione dell’assegno divorzile, trasmesse alla Guardia di Finanza. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza depositata il 5 novembre 2009 aveva confermato la decisione. In Cassazione G.V. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione: sosteneva che i giudici non avessero esaminato le sue precisazioni sul significato delle dichiarazioni, che riteneva confuse e male interpretate, né verificato la loro idoneità probatoria in assenza di ulteriori elementi convergenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della C.T.R., letta insieme alla parte narrativa e alla decisione di primo grado, consentisse di comprendere le ragioni della conferma e la valutazione delle censure d’appello. Ha inoltre giudicato la critica generica e non autosufficiente, perché non indicava puntualmente gli atti dai quali sarebbero risultati elementi decisivi omessi e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Amministrazione non aveva svolto difese in Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

    Il vizio motivazionale ricorre se manca o è insufficiente l’esame di un punto decisivo, oppure se la motivazione presenta contraddizioni insanabili che impediscono di ricostruire il percorso logico-giuridico. Non consente invece di contestare semplicemente la valutazione delle prove preferita dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione la motivazione della sentenza d’appello può essere sintetica o per relationem, purché dalla decisione, letta anche insieme a quella di primo grado, siano comprensibili le ragioni della conferma e l’esame delle censure proposte.
  • Il ricorso per vizio di motivazione deve individuare in modo specifico il punto decisivo omesso o la contraddizione logica e indicare gli atti processuali rilevanti; doglianze generiche o apodittiche possono essere respinte.
  • La Cassazione controlla la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, ma non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito circa attendibilità, significato e peso delle prove.

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