Cassazione Penale, Sentenza n. 47633/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo formale: inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale per omessa o tardiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello (violazione del termine di comparizione di 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p.). Il decreto di fissazione udienza, emesso il 24/11/2022 e fissante l'udienza al 21/02/2023, è stato notificato all'imputato solo il 03/02/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la violazione del termine di cui all'art. 601 c.p.p. integri una nullità di ordine generale relativa dell'intervento dell'imputato, la quale deve essere rilevata o dedotta nel giudizio di appello entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. (ossia prima della deliberazione della sentenza d'appello). Non essendovi stata tempestiva eccezione in appello, la deduzione della nullità è preclusa in sede di legittimità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 300 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La violazione del termine di comparizione di venti giorni previsto dall'art. 601, comma 3, non si risolve in una omessa citazione assoluta ma costituisce, secondo l'orientamento prevalente richiamato, una nullità di ordine generale relativa dell'intervento dell'imputato che deve essere dedotta o eccepita entro i termini di cui all'art. 180 c.p.p.
Stabilisce il termine entro il quale devono essere dedotte le nullità relative dell'intervento: la giurisprudenza applica tale norma per ritenere preclusa la deduzione della nullità derivante dalla tardiva notifica se non sollevata in appello prima della deliberazione.
Prevede la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla facoltà delle parti di richiedere la trattazione orale; nel caso di specie le parti non hanno richiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norma di riferimento per la procedura scritta e la requisitoria scritta; nella vicenda la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di motivazione del ricorso per cassazione; la Corte riporta che il motivo è esposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Massime di principio
- La tardiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello (violazione dell'art. 601 c.p.p.) è, secondo l'orientamento prevalente, una nullità relativa di ordine generale: va eccepita tempestivamente nel giudizio di appello, prima della deliberazione, altrimenti la deduzione è preclusa in cassazione.
- Se si ritiene di aver subito un vizio di notifica delle comunicazioni processuali, occorre sollevare l'eccezione immediatamente nel grado in cui il vizio si è verificato (in appello), fornendo prova dei termini e chiedendo la rimessione in termini o la nullità prima della decisione collegiale.
- In casi dubbi, conservare e documentare tutte le ricevute e le date di notifica e sollecitare l'intervento del difensore in tempo utile: la tempestività dell'eccezione è determinante per la sua rilevabilità.
- Quando la nullità non è stata tempestivamente eccepita e il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, è probabile la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni simili valutare anche se il vizio equivalga a omessa citazione (caso più grave): la qualificazione concreta può dipendere da elementi fattuali (ad es. mancata conoscenza totale del provvedimento) e dalla giurisprudenza applicabile; comunque la strategia difensiva deve puntare alla tempestiva eccezione in appello.
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