Cassazione Penale, Ordinanza n. 26522/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo con cui ha denunciato vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale per i reati ascritti. Secondo la Corte di cassazione, però, le censure riproponevano doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata. Inoltre, i motivi miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità in mancanza di puntuale deduzione di travisamenti delle emergenze processuali.
Norme richiamate
È richiamato come uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità penale della ricorrente; la Corte non entra nel merito della configurabilità del delitto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
È richiamato come ulteriore norma incriminatrice contestata; anche rispetto a tale fattispecie la Corte non svolge un esame di merito, ritenendo le doglianze meramente reiterative e dirette a una rivalutazione del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio né una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti di emergenze processuali rilevanti.
- La deduzione di vizio motivazionale deve tradursi in una critica puntuale e autonoma della motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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